Dalla
Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2007
DIRETTIVA 25 gennaio 2007
Definizione dei criteri
generali ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 1189, della legge 27
dicembre 2006, n. 296 - mobilità lunga
IL
MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Con riferimento alla norma indicata in oggetto, si ritiene opportuno fornire
criteri generali che dovranno essere osservati nelle fasi procedurali inerenti
alla stipula degli accordi governativi ed alla predisposizione dello schema di
decreto ministeriale, previste dalla norma medesima e di competenza delle
Direzioni in indirizzo.
In primo luogo occorre premettere che la funzione primaria della norma e'
quella di evitare impatti traumatici sull'occupazione derivanti da processi di
ristrutturazione, riorganizzazione, conversione, crisi, modifica degli assetti
societari.
In secondo luogo si ricorda che delle complessive 6.000 unità di mobilità
lunga, 1.000 sono tassativamente riservate alle imprese in amministrazione
straordinaria e 500 alle imprese del settore dell'elettronica sottoposte a
procedure concorsuali ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Cio' posto, si forniscono le seguenti direttive.
Per le 4.500 unità destinate ai gruppi di imprese o alle imprese in bonis
si ritiene indispensabile adottare un criterio selettivo al fine di evitare
concessioni di micro-numeri di mobilità lunga che non avrebbero alcun effetto
sulle problematiche occupazionali dei gruppi di imprese o delle imprese e che
renderebbero la norma priva di effetti reali.
In coerenza con la sopra ricordata funzione primaria della norma, si
ritiene, altresì, che il criterio selettivo debba fondarsi sull'entità delle
ricadute occupazionali che scaturiscono dalla sua applicazione e
conseguentemente il criterio stesso debba essere tale da consentire il
contenimento dell'impatto traumatico sull'occupazione derivante dai processi
aziendali sopra ricordati.
E' evidente, pertanto, che la dimensione dell'organico non può non
assurgere a criterio di priorità nella concessione dei benefici, in quanto la
gravità delle ricadute occupazionali dei processi, aziendali sopra indicati e'
strettamente collegata alle dimensioni occupazionali dei gruppi di imprese o
delle imprese.
Inoltre, al fine di evitare che l'applicazione della norma in esame
diventi un modo surrettizio per superare le disposizioni in materia di
pensionamento di anzianità in vigore dal 1° gennaio 2008, dovrà essere
chiarito, prima negli accordi governativi e successivamente nel decreto di
concessione, che non possono essere collocati in mobilità lunga dalle imprese
beneficiarie i lavoratori che nel periodo di godimento della mobilità ordinaria
previsti dall'art. 7, commi 1 e 2, della legge n. 223/1991 maturano i requisiti
per il pensionamento di anzianità di cui alla legge n. 335/1995 e successive
modifiche.
Tale impossibilità e' rafforzata anche dalla previsione normativa degli
oneri finanziari a carico delle imprese per i periodi che eccedono la mobilità
ordinaria. Tale previsione introduce una sorta di «cofinanziamento» che ha
anche la funzione di coinvolgere le imprese nei processi di gestione delle
eccedenze occupazionali.
Per quanto attiene alle 1.000 unità riservate alle imprese sottoposte
alle procedure di amministrazione straordinaria ed alle 500 riservate alle
imprese del settore dell'elettronica sottoposte a procedure concorsuali ubicate
in alcune regioni, analoga rilevanza dovrà essere data, nell'applicazione della
norma, alla consistenza dell'organico aziendale.
Inoltre, si ritiene che anche per i lavoratori dipendenti da imprese in
procedure concorsuali debba adottarsi il criterio che esclude dall'applicazione
della norma i soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento di
anzianità di cui alla legge n. 335/1995 e successive modifiche nel periodo di
godimento della mobilità ordinaria.
Pur tuttavia si ritiene che non si possa condizionare la concessione
delle 1.500 unità di mobilità lunga all'assunzione da parte degli Organi delle
procedure di oneri finanziari derivanti dal versamento all'I.N.P.S. delle
indennità e dei contributi figurativi per i periodi che eccedono la mobilità
ordinaria, rendendo di fatto quasi impossibile l'attribuzione delle 1.500 unità
di mobilità lunghe e discriminando in tal modo i dipendenti delle imprese in
procedure concorsuali.
Pertanto, qualora gli Organi delle procedure ritengano di dover
utilizzare le unità di mobilità lunga richieste anche per lavoratori che
maturano i requisiti per il citato pensionamento di anzianità nell'arco di
fruizione della mobilità ordinaria, dovranno presentare all'atto della stipula
dell'accordo governativo di cui al comma 1189 e comunque non oltre il 31 marzo
2007 la dichiarazione dell'Organo di vigilanza relativa all'impossibilità di far
gravare
sul passivo della procedura i citati oneri finanziari.
I licenziamenti finalizzati all'applicazione della presente normativa
dovranno essere effettuati dalle imprese, nel limite numerico assegnato,
successivamente all'emanazione del decreto di riparto delle unità di mobilità
lunga e i lavoratori dovranno essere collocati in mobilità entro il 31 dicembre
2007.
Roma,
25 gennaio 2007
Il
Ministro: Damiano