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Comunicato di venerdì 03 lug 2009
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Accordo Armonizzazione 3/07/2009
Mobilità lunga e Accordi 19/02/2007 Proposta rsu per Almaviva Green |
VERBALE DI INCONTRO
Il 3 luglio 2009 la Direzione aziendale e le Rsu AlmavivA si sono incontrate per analizzare congiuntamente le esigenze riscontrate in alcune aree aziendali relativamente alla reperibilità del personale al di fuori del normale orario di lavoro.
I servizi resi da AlmavivA rivestono un sempre più elevato grado di delicatezza e criticità in quanto alcuni di essi impattano direttamente sulla funzionalità dei servizi offerti sia alla clientela diretta che al cittadino utente.
In questo contesto è elemento di importante qualificazione dell’offerta di AlmavivA la capacità di garantire la funzionalità dei sistemi e di assicurare l’agibilità dei medesimi non solo in specifiche contingenze temporali ma anche durante l’arco temporale non coperto dal normale orario di lavoro, anche richiedendo ad un numero di dipendenti individuato la disponibilità alla reperibilità dalla cessazione dell’attività lavorativa di ciascuna giornata fino al rientro in servizio nella successiva giornata lavorativa e durante le giornate di sabato, domenica e festivi. Tale necessità è ad oggi riscontrata nelle Area Enti di Servizio (Inpdap e Poste) e nella Service Line Sistemi, Sicurezza e CRM Solutions: l’estensione dell’accordo ad altre aree aziendali avverrà a seguito di esame congiunto con le RSU.
Modalità di attivazione della reperibilità e limiti del ricorso all’istituto Nel richiedere l’attività in reperibilità, l’Azienda: - programmerà le necessità di ricorso alla reperibilità, comunicando preventivamente a livello di sede territoriale tali programmi e impegni ai dipendenti interessati e alla Rsu interessata. Eventuali variazioni verranno concordate con gli interessati di norma con preavviso settimanale; - fornirà al dipendente in reperibilità la dotazione strumentale necessaria (telefonino, p.c. portatile); - limiterà il ricorso alla reperibilità a 5 giornate lavorative ed a 3 non lavorative (sabati, domeniche e festivi) per dipendente ogni 4 settimane di calendario. Per il progetto poste rimane in vigore quanto già definito con accordo del 14/09/2007. Eventuali situazioni difformi verranno esaminate congiuntamente per individuare modalità e tempi per la applicazione della frequenza sopra definita. A richiesta della Rsu, verranno effettuati incontri di verifica e monitoraggio per singolo progetto.
Modalità di intervento L’intervento potrà essere: - telefonico (intendendosi questo come il complesso delle attività e delle telefonate necessarie) quando per la risoluzione del problema presentatosi sia sufficiente fornire istruzioni per telefono; - con rientro, quando per la risoluzione del malfunzionamento non bastino istruzioni telefoniche, ma occorra operare direttamente sul sistema recandosi in sede o presso il cliente; - in telelavoro, quando per la risoluzione del malfunzionamento non bastino istruzioni telefoniche, e si possa operare sul sistema a distanza, tramite collegamento telematico.
Obblighi del dipendente Il dipendente in reperibilità ha l’obbligo di: - portare con sé ovunque si trovi, in condizioni di utilizzabilità, la dotazione strumentale (telefonino, p.c. portatile) fornitogli dall’azienda; - utilizzare il telefonino unicamente ed esclusivamente per ragioni di servizio; - in caso di guasto, smarrimento, furto o altra situazione che ne impedisca l’uso, provvedere alle previste denunce di legge e darne immediatamente comunicazione al proprio responsabile, per consentire la tempestiva sostituzione dell’apparecchio, ovvero l’attivazione della reperibilità di altro dipendente; - effettuare il rientro in sede di norma nel tempo massimo di un’ora dalla chiamata, qualora non sia possibile risolvere telefonicamente il guasto e non sia previsto l’intervento in telelavoro.
Trattamenti Viene istituita un’indennità di reperibilità, pari ad € 25,00 lordi/giorno per le giornate da lunedì a venerdì, ad € 50,00 lordi/giorno per i sabati e le domeniche e ad € 85,00 lordi /giorno per le giornate festive.
Viene definita un’indennità di intervento telefonico pari ad € 13,00 lordi ad intervento.
Si concorda inoltre sull’istituzione di un’indennità di intervento con rientro, commisurata alla durata dell’intervento stesso, il cui importo è determinato sulla base della retribuzione oraria, maggiorata del 60%, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute per il rientro. Il tempo di trasferimento verrà conteggiato, nei limiti del 50% dello stesso, nella durata dell’intervento.
A recupero dell’attività prestata in occasione dell’intervento per rientro, l’azienda concederà – su richiesta del singolo - permessi retribuiti di durata pari alla durata dell’intervento come sopra convenzionalmente definita, in applicazione di quanto disposto all’art. 17 D.lgs. 66/03: in tal caso a titolo di indennità di rientro si procederà alla corresponsione della sola maggiorazione di cui al precedente capoverso. L’opzione per il permesso a recupero deve essere effettuata entro il mese di effettuazione dell’intervento. La fruizione dei relativi permessi dovrà avvenire – di norma – entro il mese successivo all’opzione, e comunque entro il 31 gennaio dell’anno successivo: in caso di mancata fruizione tali permessi decadranno e non verranno retribuiti.
In caso di intervento con rientro di durata superiore a tre ore, di cui almeno una collocata oltre le 24, è prevista la concessione di un permesso retribuito di durata pari alla metà della durata dell’intervento stesso, da fruirsi inderogabilmente nella giornata lavorativa immediatamente successiva.
Le indennità di intervento non si cumulano tra loro, né con i trattamenti previsti per lavoro notturno, straordinario, festivo o maggiori prestazioni, non dovuti per tali prestazioni.
Entrambe le indennità verranno corrisposte anche ai dipendenti non in turno di reperibilità che dovessero essere eccezionalmente chiamati ad effettuare un intervento. L’Azienda si impegna peraltro ad evitare il verificarsi del fenomeno, riconducendo tali casi all’interno della normale reperibilità programmata.
Nel caso di intervento in telelavoro, trovano applicazione i trattamenti previsti per l’intervento con rientro, fatta eccezione per quanto disposto in materia di tempo di trasferimento e di rimborso spese; l’indennità in tale caso corrisposta non potrà comunque essere inferiore a quella prevista per l’intervento telefonico.
Tutte le indennità sopraelencate sono comprensive di ogni effetto riflesso su istituti di legge e di contratto, compreso TFR, e non verranno pertanto conteggiati a tali fini.
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