Ipotesi di
accordo
Roma, 3 luglio 2009
Con riferimento all’accordo del 19 febbraio 2007 ed alle
previsioni ivi contenute in merito alla armonizzazione dei diversi trattamenti
economico normativi applicabili in AlmavivA in funzione dell’azienda di appartenenza,
la Direzione aziendale e le Rsu si sono
incontrate ed hanno concordato e sottoscritto il presente accordo, considerato
comprensivo delle disposizioni del citato accordo che ne formano parte
integrante, ed integralmente sostitutivo – per gli istituti disciplinati - di ogni
preesistente intesa aziendale.
Per quanto non disciplinato dal presente accordo
relativamente ai predetti istituti, si fa riferimento al Ccnl del 20 gennaio
2008 per i Lavoratori Addetti all’Industria Metalmeccanica Privata e all’Installazione
di Impianti.
1.
Orario di lavoro e lavoro straordinario – permessi annui - ferie e festività
Orario di lavoro giornaliero e settimanale – Lavoro straordinario e
notturno
Ferma restando la durata
dell’orario normale settimanale come definita
dall’art.5, parte generale – sez. 3 del vigente Ccnl di categoria (40 ore), si conviene
di predeterminare dal 1 ottobre 2009 la fruizione su base esclusivamente
giornaliera dei seguenti istituti contrattuali:
ü
80 ore di PAR di cui all’ art.
5, Permessi annui Retribuiti commi 1° e 4°
ü
16 ore annue retribuite tratte
dalle riduzioni aggiuntive in essere per il personale già del Gruppo Finsiel,
da considerarsi non assorbibili da eventuali future riduzioni di orario
derivanti dai successivi rinnovi di Ccnl.
Le 96 ore complessive derivanti dagli
istituti sopra richiamati, ripartite su 48 settimane all’anno, consentono
conseguentemente l’effettuazione di un orario giornaliero prederminato di 7 ore
e 36 minuti primi dal lunedì al venerdì; resta inteso che gli istituti a tal
fine utilizzati si intendono fruiti ad ogni effetto in occasione delle assenze
a qualsiasi titolo verificatesi.
Resta fermo quanto
previsto dal Ccnl di categoria e dai citati accordi in materia di lavoro
straordinario.
L’Azienda fornirà alle
Rsu prospetti trimestrali nei quali verrà indicato il numero di dipendenti che
hanno effettuato lavoro straordinario nell’anno e nel trimestre di riferimento:
il dato verrà fornito suddiviso per categoria, per fasce di ore di montante
annuo di straordinario prestate (es. da 0 a 10, da 10 a 20 etc.) e per macroaree aziendali
(staff, aree di business).
Si conviene che il personale non
turnista (fatto salvo quando più avanti disciplinato per il personale di 6° e
7° categoria), fermo restando l’orario di lavoro giornaliero come sopra
predeterminato, possa effettuare una prestazione giornaliera effettiva di
durata ricompresa tra le 7hh 20’ e le 8 ore, con compensazione a livello mensile.
Le prestazioni oltre l’orario
giornaliero predeterminato e fino al normale orario contrattuale di 8 ore,
salva la facoltà di cui al precedente capoverso, verranno richieste ed
autorizzate, di regola, per periodi non inferiori a quanto necessario per il
raggiungimento delle 8 ore giornaliere. Dette prestazioni, che a norma di
contratto non costituiscono lavoro straordinario, bensì PAR lavorati, in
conseguenza della convenuta determinazione dell’orario giornaliero e
settimanale, verranno retribuite con corrispondenti frazioni di quota oraria
della retribuzione ordinaria di fatto.
Per il personale assegnato a sedi dotate
di mensa resta confermato un intervallo meridiano di 30’; il personale assegnato a sedi sprovviste di tale
servizio fruirà di un intervallo meridiano flessibile, di durata almeno pari a 30’ e non superiore ad 1 ore
30’.
L’intervallo meridiano verrà osservato
adempiendo alle formalità previste per il controllo delle presenze.
Al personale assegnato a sedi sprovviste di mensa spetterà secondo quanto in
atto un’indennità sostitutiva mensa (ticket restaurant) del valore di € 8,26
(diurno); per il ticket serale del valore di € 4,65 trovano applicazione le
disposizioni già in essere per il personale ex Finsiel.
E’ prevista per i non turnisti una “elasticità
di ingresso” tra le ore 8.00 e le ore 9.30
con slittamento dell’orario di uscita – trascorso l’orario di lavoro
giornaliero e l’intervallo meridiano come fruito ai sensi di quanto sopra – in
funzione dell’ora di ingresso effettivo in sede.
In presenza di specifiche esigenze
organizzative e/o produttive aziendali o di reparto che richiedano variazioni –
a carattere non temporaneo - di ampiezza e/o decorrenza iniziale
all’”elasticità di ingresso” come sopra definita, si darà luogo ad appositi
incontri tra la Direzione Aziendale e la RSU interessata.
Resta salva la facoltà aziendale di istituire in via temporanea, per
particolari figure professionali ed in presenza di specifiche esigenze
organizzative e/o produttive aziendali, ovvero in funzione di necessità di
interfaccia con il cliente, in ragione di particolari esigenze da questi
manifestate e comunque nei limiti previsti dal vigente Ccnl, regimi di orario
differenziati rispetto a quelli sopra definiti, ferme restando la collocazione
della prestazione all’interno della fascia diurna e l’articolazione settimanale
su 5 giorni (personale non turnista), nonché la durata dell’orario settimanale
come risultante dalle disposizioni di cui al presente punto.
Qualora le sopra
richiamate esigenze organizzative e/o produttive rendano necessaria
l’applicazione di un regime di orario differenziato ad un intero reparto o ad
un numero di dipendenti superiore alle 15 unità, si procederà a darne preventiva
comunicazione alle Rsu e - a richiesta delle stesse - a farne oggetto di esame
congiunto.
Qualora invece
l’applicazione di un regime di orario differenziato riguardi un numero di
dipendenti inferiore, si svolgerà con la massima tempestività un incontro a
livello locale.
Ai fini di quanto
previsto ai precedenti capoversi, per temporaneo si intende un periodo non
superiore a 6 mesi.
Il personale turnista potrà recuperare
nella stessa giornata ritardi rispetto all’orario di ingresso sino a 10 minuti;
ritardi superiori a 10 minuti, se non giustificati, verranno considerati
assenza non giustificata.
Resta confermata la definizione e la
disciplina di lavoro notturno contenuta
nel Ccnl di categoria; al proposito, le parti convengono di determinare per
tutto il personale quale fascia di lavoro notturno quella ricompresa tra le ore
20.00 e le ore 08.00 del giorno successivo: ciò a decorrere dal 1 ottobre 2009.
Restano confermate le disposizioni relative alla maggiorazione per lavoro
notturno per il personale già dipendente Finsiel al 31 ottobre 1992: le parti
si danno atto che gli importi a tale titolo corrisposti sono in sé comprensivi
degli effetti riflessi su ogni elemento di retribuzione indiretta e differita e
ne confermano la non computabilità nella base di calcolo del TFR ai sensi del
comma 2° dell’articolo 2120 cc..
Le prestazioni fornite dal personale
inquadrato nell’ambito della 6° e 7° categoria, nei confronti del quale si ribadisce l’esonero dalle limitazioni di
legge in materia di orario di lavoro, devono svolgersi nel rispetto degli
incarichi affidati e delle condizioni di ricevibilità e utilizzabilità delle
prestazioni stesse, in particolare per quanto attiene al coordinamento con le
attività del restante personale operante nell’ambito aziendale; pertanto, ai
fini della concreta realizzazione di quanto sopra, l’attività lavorativa del
personale inquadrato nell’ambito della 6° e 7° categoria si svolgerà, di
massima, in conformità con l’orario ordinariamente stabilito per la generalità
dei dipendenti.
Il personale di cui al
precedente capoverso, in caso di lavoro in giorno festivo ovvero in giorno
feriale non lavorativo, maturerà ½ giornata di permesso retribuito, per
prestazioni sino a 4 ore, ovvero un’intera giornata di permesso retribuito, per
prestazioni superiori a 4 ore; tali permessi verranno fruiti di norma entro il
mese successivo quello di maturazione, e comunque entro il 31 gennaio
successivo: qualora non fruiti, tali permessi decadranno e non daranno luogo ad
alcun trattamento economico sostitutivo.
Indennità
6° e 7°
A completo superamento,
anche transattivo, dei preesistenti accordi relativi alle maggiori prestazioni
del personale inquadrato nella 6° categoria, in relazione all’importanza del
ruolo assegnato ed in considerazione del maggior impegno professionale
richiesto per effetto dell’esonero dalle limitazioni di legge in materia di
orario di lavoro, si conviene di instituire a far data dal 1 gennaio 2010 una specifica
indennità forfettaria, di importo pari a € 60 mensili.
Tale importo verrà
comunque corrisposto nel passaggio dalla 5°S alla 6° categoria, anche in caso
di capienza del superminimo individuale assorbibile.
Resta inteso che il
personale di 6° categoria addetto a turni avvicendati osserverà il regime
orario previsto sino alla 5°S, con corresponsione delle maggiorazioni previste
per lavoro straordinario, notturno e festivo e con sospensione dell’erogazione
dell’indennità di cui al presente capitolo: ciò limitatamente al periodo di
assegnazione ad attività a turni avvicendati.
Il personale di 6°
categoria percepirà l’indennità di 6° categoria solo per i periodi di lavoro
senza integrazione salariale per solidarietà.
Sempre a far data dal 1
gennaio 2010 viene altresì istituita una indennità di 7° categoria impiegati (assorbibile
nel caso di passaggio a Quadro dall’incremento del superminimo collettivo di
categoria) pari a € 67,14 mensili, comprensivi dell’importo già percepito a
titolo di indennità di 6° categoria: resta inteso che nel passaggio alla 7°
categoria il differenziale tra i valori delle due indennità (€ 7,14) verrà in
ogni caso corrisposto.
Disposizioni
transitorie
Il personale di 6° categoria
(e quello di 7° categoria impiegati non proveniente dal gruppo Finsiel) continuerà
ad osservare i regimi di orario attualmente in essere sino al 31 dicembre 2009:
successivamente troverà piena applicazione quanto sopra definito sia in termini
di regime di orario che di corresponsione delle indennità.
Per tutto il
personale, alla formazione degli importi di indennità di 7° categoria concorreranno
gli importi di superminimo individuale assorbibile in essere alla data, nonché
- a concorrenza e per il solo personale già dipendente di AlmavivA Sud – gli
importi di superminimo individuale inassorbibile riferiti all’ex “Salario
Professionale”.
Permessi
annui retribuiti
Si conferma che tutto il personale, a decorrere
dal 1 ottobre 2009, ha titolo – in aggiunta alle 32 ore di PAR non
utilizzate per l’effettuazione dell’orario giornaliero come sopra definito, per
cui restano confermate le modalità di fruizione stabilite dal ccnl di categoria
– a 24 ore annue di permesso retribuito (ROL), considerate assorbibili sino a
concorrenza in caso di riduzioni di orario derivanti dalla contrattazione
collettiva di categoria o confederale; per il personale che opera in sistemi
di turnazione di 15 o più turni settimanali (turnisti addetti a turnazioni h24
per 365 giorni annui), 8 di tali ore di permesso risultano assorbite dalle 8
ore previste per il medesimo personale dall’art.5, “permessi annui retribuiti”,
comma 6, della Disciplina generale – Sez. terza del Ccnl di categoria.
Le ore di permesso retribuito in
questione (ROL e PAR) potranno essere fruite senza necessità di preventiva
autorizzazione se di durata inferiore a 30’ (solo personale non
turnista), in caso contrario necessiteranno di specifica autorizzazione scritta
del responsabile; assenze di intera giornata saranno consentite mediante
fruizione di gruppi di 8 ore.
Le ore di permesso non fruite nell’anno
di maturazione verranno retribuite con quote orarie della retribuzione
ordinaria in atto al momento della liquidazione e con le prime competenze
utili.
Disposizioni
transitorie
Per il personale di
6° categoria e di 7° categoria, impiegati e quadri, non proveniente dal gruppo
Finsiel, la disciplina di cui al presente punto decorrerà dal 1 gennaio 2010;
sino a tale data, continuerà ad applicarsi la normativa oggi in essere.
Ferie
e Festività
In materia di ferie vengono fatti salvi
i trattamenti “ad personam” riconosciuti dall’accordo 24 giugno 1995 al
personale in forza alla data.
Per i termini di fruizione, si rimanda a
quanto al proposito disposto dai D.lgs. n° 66/2003 e n° 213/2004: è prevista la
possibilità di fruizione anche a mezze giornate.
In materia di festività, si prevede la
possibilità, a decorrere dalla data di firma dell’accordo, ed in alternativa al
pagamento, di recuperare le festività cadenti di sabato e domenica e la ex festività del 4 novembre attraverso
permessi di mezza o intera giornata da fruire con la stessa scadenza fissata
per le ferie (18 mesi oltre l’anno di maturazione); qualora non recuperate
entro la scadenza prevista, dette festività verranno retribuite con le modalità
previste dal Ccnl di categoria, con riferimento alla retribuzione ordinaria in
atto alla data e con le prime competenze utili. Ciò a far data dalla stipula
del presente accordo.
2. Trasferte
e Trasferimenti
Tipologia
delle trasferte
Le trasferte vengono
distinte in base alla località dove avvengono in:
ü
trasferte al di fuori del comune entro la provincia dove ha luogo la sede di lavoro;
ü
trasferte in località esterne alla provincia;
ü
trasferte all’estero
e in base alla loro durata potranno essere distinte in:
ü
trasferte giornaliere;
ü
trasferte plurigiornaliere (si intendono quelle in cui si effettuano
uno o più pernottamenti);
ü
trasferte di lungo periodo (si intendono quelle che si prevedono di
durata superiore ai tre mesi).
Norme
generali
Definizione
Sono considerate spese di trasferta quelle spese sostenute dai dipendenti per
conto dell’azienda per il raggiungimento e la permanenza nella località di
trasferta e per il rientro alla abituale sede di lavoro.
Attivazione della
missione
Fatti salvi
giustificabili impedimenti o urgenza della missione, il Dirigente Responsabile
comunicherà all’interessato, con anticipo congruo anche rispetto alla durata
della trasferta, le seguenti informazioni:
v incarico da svolgere;
v cliente ed orario di lavoro presso il
medesimo;
v località e relativa tipologia della
trasferta;
v durata prevista e relativo
trattamento di trasferta;
v modalità di viaggio e mezzi di
trasporto autorizzati.
Mezzi di trasporto
La scelta dei mezzi di
trasporto deve essere definita congiuntamente al Dirigente Responsabile che
autorizza la trasferta, avendo cura di ottimizzare costi e tempi attraverso
l’esame di:
v ubicazione del Cliente
v costo del viaggio
v tipologia dell’itinerario
v tempo necessario
Con riferimento a quanto
sopra si ha diritto ai seguenti rimborsi:
v Aereo: classe turistica
v Treno: 2a classe + eventuali
supplementi (viaggi diurni, percorrenza inferiore a 400 KM); 1° classe + eventuali supplementi (viaggi diurni,
percorrenza pari o superiore a 400 KM); vagone
letto singolo speciale (viaggi notturni),
v Altri mezzi pubblici collettivi urbani
ed extraurbani (pullman, autobus…): rimborso del biglietto.
In casi eccezionali per
particolari motivi di disagio o di urgenza o quando costituiscano l’unico mezzo
disponibile il Dirigente Responsabile autorizzerà:
v Taxi: (oltre ai casi sopracitati sarà
sempre rimborsato per gli spostamenti iniziali e terminali del viaggio di
trasferimento - fino all’aeroporto o stazione e viceversa);
v Autovettura a noleggio
v Mezzo di trasporto personale: ai soli
fini del rimborso chilometrico calcolato sulla percorrenza da casa/ufficio fino
a destinazione, e viceversa, secondo le tariffe di cui al seguente punto
Spostamenti per ragioni di servizio – rimborsi chilometrici
Tutte le spese sopra
citate, comprese le spese di taxi, i pedaggi ed i parcheggi, devono essere
documentate.
Tempi di viaggio
Per tempi di viaggio si
intendono le ore necessarie per raggiungere la località di destinazione e
viceversa, utilizzando il mezzo più rapido. Nel caso di impossibilità ad usare
il mezzo più veloce, e qualora particolari motivazioni di urgenza non
consentano il rinvio della trasferta, l’importo di ore viaggio riconosciuto al
personale cui si applica tale trattamento sarà calcolato sulla base dei tempi
di viaggio effettivamente impiegati con il mezzo alternativo cui si è fatto
ricorso.
Ai sensi dell’art. 7 , Sez.
4° Titolo 1°, sarà corrisposto un importo pari all’85% della normale
retribuzione, per le ore eccedenti il normale orario di lavoro giornaliero, con
l’esclusione di qualsiasi maggiorazione per lavoro straordinario, notturno, festivo.
In luogo del suddetto
trattamento, il personale inquadrato nell’ambito della 6° e 7° categoria
(impiegati e quadri) percepirà, per ogni singola trasferta in località esterna
alla provincia sede di assegnazione, un compenso di € 21,00 lordi a titolo di
rimborso spese non documentate.
Le disposizioni di cui al precedente
al capoverso troveranno applicazione al personale di 6° categoria a decorrere
dal 1 gennaio 2010.
Determinazione degli orari che danno
diritto al rimborso delle spese in regime di piè di lista o forfait
v
si ha diritto al
pasto diurno se il dipendente si trova in trasferta tra le ore 13.00 e le ore
14.00
v
si ha diritto al
pasto serale se il dipendente si trova in trasferta tra le ore 20.00 e le ore
21.00
v
si ha diritto al
rimborso del pernottamento se il dipendente si trova in trasferta oltre le 22.00
Rientri in sede
Al personale in trasferta
per un periodo superiore a 7 giorni, sempre che non si tratti di trasferta di
lungo periodo o di trasferta all’estero, viene garantito un rientro settimanale
alla propria sede di lavoro.
Il personale che si trovi
in trasferta nel giorno immediatamente precedente ad una o massimo due giornate
consecutive fra festività infrasettimanali, domeniche o sabati non lavorati e
che debba continuare la trasferta nella prima giornata lavorativa
immediatamente successiva, può, in alternativa al rientro in sede e successivo
ritorno, secondo la normativa in atto, prolungare la permanenza in loco previa
autorizzazione del Dirigente Responsabile.
Per le trasferte di lungo
periodo in territorio nazionale, è prevista la possibilità di effettuare
rientri settimanali in sede per i primi due mesi di trasferta: successivamente
a tale periodo, nel definire i trattamenti economico – normativi applicabili sarà
concessa la possibilità di rientri almeno mensili alla sede di appartenenza.
Per il personale che si
rechi in trasferta all’estero in Paesi della UE nel definire i trattamenti
economico – normativi applicabili sarà concessa la possibilità almeno di un
rientro al mese; per le trasferte al di fuori di tali ambiti territoriali, il
regime dei rientri verrà definito di volta in volta.
Rimborsi
di spesa
Trasferte fuori dal
comune ed entro la provincia dove ha luogo la sede di lavoro
Sono previsti i seguenti
rimborsi:
v Viaggi: rimborso spese relative al mezzo
utilizzato come definito al punto Norme generali – mezzi di trasporto
v Vitto: utilizzo mensa clienti, “buono
pasto”, ovvero rimborso documentato fino all’equivalente del buono pasto.
v Spese non documentabili: € 5,25 lordi al giorno
Trasferte di breve
periodo in località esterne alla provincia
Il dipendente potrà
scegliere uno dei seguenti trattamenti nell’ambito dell’intera trasferta:
Piè di lista:
v Pernottamento: spese documentate di albergo di 2a
categoria/3 stelle (comprensivo di prima colazione). Tali alberghi dovranno
essere previsti e prenotati dalla società;
v Vitto: pasto diurno entro un massimale di
€ 26,00; pasto serale: entro un massimale di € 33,00. È prevista la possibilità
di compensazione tra i due pasti per un importo complessivo di € 50,00;
v Spese non documentabili: € 8,25 lordi per ciascuna giornata
di trasferta (due pasti senza pernottamento); € 10,50 lordi per ciascuna
giornata intera di trasferta (due pasti + pernottamento).
Forfait totale:
v Pernottamento: € 21,00 lordi, sempre che il
pernottamento non sia già compreso nel costo del biglietto di viaggio (es.
vagone letto)
v Vitto: € 23,25 lordi a pasto, per il pasto
diurno e per il pasto serale
Forfait misto:
v Pernottamento: spese documentate di albergo come
previsto per il piè di lista;
v Pasti: € 23,25 lordi a pasto, per il pasto
diurno e per il pasto serale
Qualora l’attività lavorativa
da eseguire in trasferta si svolga presso uffici della Società o di altra
Società del Gruppo (ovvero presso uffici di clienti presso cui operano in modo
continuativo dipendenti con sede nella località in questione), per il pasto
diurno verrà utilizzato il servizio di ristorazione aziendalmente previsto
(mensa in natura o ticket restaurant): ai fini della compensazione tra i pasti,
al pasto diurno verrà pertanto attribuito in tali casi un valore convenzionale
pari all’importo previsto per Ticket restaurant.
Gli importi erogati a
rimborso delle spese di vitto e/o di alloggio, ovvero a titolo di rimborso di
spese non documentabili, non fanno parte della retribuzione a nessun effetto di
Contratto collettivo e/o individuale di lavoro.
Trasferte di lungo
periodo
Il trattamento sarà
definito di volta in volta con il Dirigente Responsabile in funzione del luogo
e durata della trasferta, garantendo un trattamento adeguato sia per il
soggiorno che per i viaggi.
Nel caso in cui esigenze
organizzative e produttive rendano necessarie trasferte di lungo periodo aventi
carattere collettivo, le esigenze in questione verranno illustrate alle RSU,
anche per esaminare in maniera congiunta i connessi trattamenti di trasferta e
i regimi di rientro in sede.
Verrà comunque applicato
il trattamento di trasferta breve per i primi due mesi di trasferta. Per il
periodo successivo, salvo diverse intese, troveranno applicazione i seguenti
trattamenti:
Piè di lista:
v Pernottamento: spese documentate di albergo di 2a
categoria/3 stelle (comprensivo di prima colazione). Tali alberghi dovranno
essere previsti e prenotati dalla società;
v Vitto: Pasto diurno servizio di mensa in
natura (ove esistente) oppure ticket restaurant (salvo quanto appresso previsto
per le giornate non lavorative); Pasto serale (nei giorni non lavorativi, anche
pasto diurno), entro un massimale di € 24,75.
Forfait totale:
v Pernottamento: € 16,00 lordi;
v Vitto: Pasto diurno servizio di mensa in
natura (ove esistente) oppure ticket restaurant (salvo quanto appresso previsto
per le giornate non lavorative); Pasto serale (nei giorni non lavorativi, anche
pasto diurno): € 18,00 lordi.
Forfait misto:
v Pernottamento: spese documentate di albergo come
previsto per il piè di lista;
v Vitto: Pasto diurno servizio di mensa in
natura (ove esistente) oppure ticket restaurant (salvo quanto appresso previsto
per le giornate non lavorative); Pasto serale (e nei giorni non lavorativi,
anche pasto diurno): € 18,00 lordi.
Trasferte all’estero
Per i casi di trasferte
all’estero il trattamento sarà definito di volta in volta con il Dirigente
Responsabile in funzione del luogo e durata della trasferta, garantendo un
trattamento adeguato sia per il soggiorno che per i viaggi. In mancanza di
diverse intese da raggiungere caso per caso ai sensi di quanto sopra, saranno
applicate le condizioni di rimborso ed i massimali di cui ai due precedenti
punti.
In ogni caso l’azienda si
impegna a garantire la copertura sanitaria anche nei paesi ove questa non sia
assicurata in virtù di convenzioni internazionali o accordi bilaterali; l’azienda
si impegna altresì a garantire in qualunque paese estero la copertura
antinfortunistica, fatta eccezione per i paesi in stato di guerra,
relativamente ai quali potranno essere stabilite volta per volta coperture ad
hoc.
Sarà possibile
autocertificare come spese non documentabili alcune specifiche voci di spesa
qualora vengano effettuate in un paese in cui la suddetta spesa è
oggettivamente non documentabile.
In caso di regime a piè
di lista, il personale in trasferta all’estero percepirà un importo pari a € 13,00
lordi per ogni giornata di trasferta (anche senza pernottamento), a titolo di
rimborso per spese non documentabili.
Spostamenti per
ragioni di servizio – rimborsi chilometrici
Ai dipendenti che per
ragioni di servizio siano autorizzati ad effettuare spostamenti occasionali con
mezzo di trasporto proprio, verrà corrisposto un rimborso pari a € 0,30 / KM.
Detto rimborso, a
copertura della distanza fra l’ufficio di assegnazione e la località di lavoro
da raggiungere e del ritorno all’ufficio di assegnazione, non compete per il
raggiungimento di località di lavoro situate entro un raggio di 5 km dall’ufficio di assegnazione.
Verranno inoltre
rimborsate eventuali spese documentate di parcheggi o pedaggi.
Si intendono occasionali
le assegnazioni a località di lavoro per un periodo inferiore ad un mese; si
intendono continuative le assegnazioni per un periodo superiore al mese.
In caso di assegnazioni
continuative, presso uffici, aziendali o del cliente, localizzati nel comune
ovvero nelle zone convenzionalmente assimilate al territorio del comune sede di
lavoro (area sino a un km di distanza dal GRA a Roma e comuni limitrofi a
quello sede di lavoro raggiunti da mezzi pubblici urbani) il trattamento di
rimborso chilometrico verrà corrisposto nel solo caso di destinazione ad uffici
del cliente, e sarà limitato alle sole prime 4 settimane di prestazione presso
la nuova località.
A parziale deroga di
quanto sopra, in caso di assegnazione continuativa presso uffici, aziendali o
del cliente, localizzati nelle zone convenzionalmente assimilate al territorio
del comune sede di lavoro (area sino a un km di distanza dal GRA a Roma e
comuni limitrofi a quello sede di lavoro raggiunti da mezzi pubblici urbani) il
personale potrà optare in via alternativa tra il trattamento di rimborso
chilometrico così come disciplinato al precedente capoverso, ovvero il rimborso
documentato, per tutta la durata dell’assegnazione, del solo biglietto del
mezzo pubblico collettivo (urbano e/o extraurbano) che raggiunge la località di
lavoro in questione.
Nota a verbale
L’importo sopra
definito di rimborso chilometrico è stato determinato anche tenendo conto della
stipula da parte dell’azienda di una apposita polizza KasKo per le percorrenze
per ragioni di servizio; eventuali modifiche alla polizza in questione saranno
oggetto di esame congiunto.
Trasferimenti
In materia di trasferimenti operati
su iniziativa dell’azienda secondo quanto previsto dal vigente Ccnl, le parti
convengono quanto segue:
ü Nel caso di trasferimenti tra sedi
localizzate in provincie diverse, verrà corrisposto il trattamento di trasferta
(regime a forfait totale) per 3 mesi, e verranno rimborsate le spese di
trasloco, entro un massimale di € 2.600,00 (piè di lista o forfait);
ü Nel caso di trasferimenti tra sedi
localizzate nell’ambito della medesima provincia, verrà corrisposto il
trattamento di rimborso chilometrico per 3 mesi.
---oo0oo---
La disciplina del presente punto
decorre dal 1 settembre 2009. Le parti si incontreranno nel 1° semestre del 2011
per verificare la congruità degli importi.
3. Premio di risultato
In
un mercato caratterizzato da competizione crescente, il consolidamento e lo
sviluppo dell’Azienda hanno come necessario presupposto l’individuazione di
modalità di gestione dei rapporti tra azienda e lavoratori che, anche
attraverso un quadro contrattuale collettivo, prevedano strumenti e modalità
idonee a contribuire al raggiungimento di comuni obiettivi aziendali in termini
di miglioramento dell’efficienza e della qualità del servizio e di sviluppo
delle risorse umane.
Premesso che le parti concordano che
il nuovo Premio di Risultato sia finalizzato anche a perseguire condizioni di
competitività e di produttività tali da generare le risorse destinate ai
benefici dell’accordo e, in coerenza con quanto previsto dalla contrattazione
interconfederale in merito alla correlazione dei contenuti variabili della
retribuzione ai risultati raggiunti, da valutarsi sulla base di parametri di
produttività, qualità, redditività ed altri elementi di competitività, ed in
attuazione di quanto stabilito dall’art. 12, Sezione Quarta – Titolo IV del
vigente Ccnl, le parti hanno convenuto quanto segue.
Si istituisce, con efficacia 1°
gennaio 2009, un Premio di Risultato per gli anni 2009, 2010 e 2011, la cui
entità, per la sua quota variabile, sarà commisurata agli andamenti di
redditività ed alla realizzazione di progetti condivisi di innovazione nonché
di miglioramento della produttività/efficienza.
Resta confermata la quota fissa di
tale Premio, non correlata ad indicatori di redditività/produttività, già
derivante dall’accordo aziendale del 19 febbraio 2007.
Per il 2009, il Premio – in via
transitoria – sarà legato esclusivamente all’andamento di progetti condivisi di
innovazione nonché di miglioramento della produttività/efficienza. Tali
progetti saranno legati a :
ü
Avvio e prima implementazione del progetto “AlmavivA Green”: Il
progetto è nato dall’incontro di due iniziative sviluppate parallelamente
dall’azienda e dalla RSU AlmavivA sui temi del risparmio energetico e
dell’innovazione in campo ambientale. A partire da tali iniziative si è
arrivati a un progetto comune di Informatica Green (monitorato da un team a
composizione mista) che, coniugando la ricerca di una maggiore efficienza
energetica con l’attenzione all’ambiente, si propone di valorizzare le
specifiche competenze e referenze aziendali per predisporre un’offerta rivolta
sia agli attuali clienti che a nuovi mercati.Lo sviluppo di tale progetto
prevede il coinvolgimento di tutte le componenti aziendali in un percorso di
innovazione che, partendo da modelli di comportamento individuali e aziendali
“ecocompatibili” (come, ad esempio, l’uso responsabile delle fonti energetiche
e la raccolta differenziata diffusa) si pone l’obiettivo della realizzazione di
sistemi e servizi IT orientati alla tutela dell’ambiente e progettati secondo
principi di efficienza energetica;
ü
Piani di ottimizzazione della fruizione delle ferie/SaDo/PAR/Rol;
ü
Piani di contenimento del lavoro straordinario.
Obiettivi dei progetti e relative
condizioni di erogazione del Premio 2009 verranno definite entro il corrente
mese di luglio
L’importo del Premio sarà costituito
da due quote:
ü
una, di € 258,00,
da erogare all’inizio del mese di dicembre, non riparametrata per categoria né
riproporzionata sulla base della presenza nell’anno, maturabile dal solo
personale in forza alla data di erogazione; le modalità di erogazione verranno
congiuntamente definite nel mese di settembre;
ü
una, di € 360 per
la 6° categoria, riparametrata per categoria e riproporzionata sulla base delle
presenze nell’anno; di detto premio un importo pari a € 200,00 per la 6°
categoria verrà anticipato ad agosto, ed a dicembre verrà effettuato il
conguaglio, tenuto conto del raggiungimento degli obiettivi di cui sopra. Di
seguito si riportano gli importi per categoria dell’anticipo e della quota
complessiva di premio in questione.
Categoria
|
Parametri
|
Anticipo agosto
|
Premio complessivo
2009
|
Quadro
|
240,3
|
240,30
|
439,10
|
7a
|
221
|
221,00
|
403,90
|
6a
|
197
|
200,00
|
360,00
|
5S
|
175
|
175,00
|
319,80
|
5a
|
160
|
160,00
|
292,40
|
4a
|
145
|
145,00
|
265,00
|
3a
|
135
|
135,00
|
246,70
|
2a
|
117
|
117,00
|
213,80
|
1a
|
100
|
100,00
|
182,70
|
Per il 2010 e 2011, il Premio
variabile sarà suddiviso in una quota pari al 75% legata all’andamento
dell’indicatore di redditività, e in una quota del 25% legata alla
realizzazione dei progetti condivisi di innovazione nonché di miglioramento
della produttività/efficienza.
Il Premio varierà, in entrambe le sue
quote, tra il 20% e il 140% di un importo base complessivo (100%) di € 2.310,00
nel 2010 e di € 2.425,00 nel 2011 per la 6° categoria, da riparametrare sulle
altre categorie in base ai parametri già in essere per la parte fissa del
Premio di Risultato.
Le Parti individuano quale indicatore
di redditività il rapporto MOL/VPT (Margine
Operativo Lordo/Valore della Produzione “Tipica”): i valori consuntivi verranno
desunti dal bilancio annuale, ed il valore del MOL sarà considerato al lordo
del costo del Premio di Risultato parte variabile.
Per gli anni 2010 e 2011 si riportano
nelle seguenti tabelle i valori del rapporto MOL/VPT e le relative percentuali
di erogazione della quota di Premio legata alla redditività.
Anno 2010
% MOL LORDO
|
% PREMIO
|
15,0%
|
140
|
14,0%
|
120
|
13,0%
|
100
|
12,1%
|
75
|
11,2%
|
50
|
10,5%
|
20
|
Anno 2011
% MOL LORDO
|
% PREMIO
|
15,8%
|
140
|
14,8%
|
120
|
13,8%
|
100
|
12,8%
|
75
|
11,8%
|
50
|
11,0%
|
20
|
Al di sotto dei valori soglia (10,5%
nel 2010, 11% nel 2011) non si darà corso ad alcuna erogazione della quota di
parte variabile del Premio legata alla redditività. All’interno degli
intervalli descritti nelle precedenti tabelle, la percentuale di Premio
erogabile è funzione lineare degli andamenti del rapporto MOL/VPT. Al di sopra
dei valori tetto (15% nel 2010, 15,8% nel 2011) la percentuale di erogazione
della quota di parte variabile del Premio legata alla redditività rimarrà
costante.
I progetti di innovazione nonché di
miglioramento della produttività/efficienza a valere per ciascun anno saranno
definiti e condivisi entro il primo trimestre.
Vengono di seguito riportati gli
importi lordi del Premio di Risultato parte variabile, riferiti al valore 100%
e differenziati per categoria di inquadramento, a valere per gli anni 2010 e
2011.
Categoria
|
Parametri
|
premio base
2010
|
premio base
2011
|
Quadro
|
240,3
|
2.817,70
|
2.958,00
|
7a
|
221
|
2.591,4
|
2.720,40
|
6a
|
197
|
2310,00
|
2.425,00
|
5S
|
175
|
2.052,00
|
2.154,20
|
5a
|
160
|
1.876,10
|
1.969,50
|
4a
|
145
|
1.700,30
|
1.784,90
|
3a
|
135
|
1.583,00
|
1.661,80
|
2a
|
117
|
1.371,90
|
1.440,20
|
1a
|
100
|
1.172,60
|
1.231,00
|
Il Premio verrà erogato con le
conseguenti modalità:
ü
anticipo di una
percentuale della quota legata alla redditività (66% nel 2010, 50% nel 2011)
entro luglio dell’anno di competenza;
ü
conguaglio della
quota legata alla redditività e pagamento della quota legata ai progetti ad
approvazione del bilancio dell’anno di competenza e con le prime competenze
utili.
Il personale maturerà il diritto
all’erogazione del Premio di Risultato parte variabile in funzione della
presenza in servizio nell’anno di riferimento del premio, con gli stessi
criteri già concordati per la parte fissa del Premio.
Gli importi del Premio di
Risultato parte variabile sono comprensivi degli effetti riflessi su tutti gli
istituti diretti, indiretti e differiti della retribuzione, e non concorrono
alla base di computo del TFR, ai sensi del 2° comma dell'art. 2120 c.c..
Il Premio di Risultato
parte variabile, così come definito, è coerente con quanto disposto dalla normativa,
dagli accordi collettivi e dai protocolli vigenti, comporta l’applicazione
della normativa sulla decontribuzione e pertanto la presente intesa sarà
depositata presso gli enti competenti.
Sistema Relazionale
Le parti effettueranno, con cadenza
di norma semestrale, incontri congiunti per monitorare l’andamento degli
indicatori di redditività correlati al Premio di Risultato, sulla base dei dati
previsionali/consuntivi disponibili.
Il monitoraggio dei progetti di
innovazione e di miglioramento della produttività/ efficienza verrà effettuato
su base trimestrale.
Qualora intervenissero sostanziali
modificazioni organizzative dei processi produttivi, ovvero si verificassero
condizioni societarie economiche e/o gestionali oggi non prevedibili, tali da modificare
o incidere sensibilmente sugli obiettivi aziendali o sulla redditività
dell’impresa, sì da comportare oggettive modificazioni nella impostazione dei
presupposti e dei parametri che regolano il Premio, nonché dei relativi
risultati, le Parti si incontreranno per esaminare la situazione ed
eventualmente definire i provvedimenti o le modifiche del caso.
Entro il mese di aprile di ciascun
anno saranno inoltre comunicati i valori dei parametri raggiunti a consuntivo
nell’esercizio di bilancio dell’anno precedente; nel 2010, l'incontro in questione avrà come principale oggetto l'esame dei
piani aziendali per segmenti di business finalizzati al conseguimento dei
risultati attesi, anche alla luce delle performance del 2009. Nel primo quadrimestre
del 2011 inoltre si valuterà congiuntamente il funzionamento del meccanismo di
Premio nel 2010 (effettiva correlazione tra andamento aziendale e importi
erogati) come complessivamente definito dal presente accordo.
Dichiarazione congiunta
Le parti si danno atto
che con la presente intesa hanno individuato un modello fortemente innovativo
di collegamento tra andamenti aziendali e forme collettive di retribuzione,
basato su obiettivi di recupero di redditività, da perseguire anche attraverso
concreti progetti di innovazione di processo e di offerta in cui coinvolgere i
dipendenti - oltre che per le normali linee organizzative – attraverso le
istituzioni di rappresentanza, che concorrono alla definizione di tali
progetti. Tale modello ha come presupposto il sistema di relazioni praticato
nell’ultimo periodo, improntato a principi di comunicazione, trasparenza,
responsabilità di ruolo, ed ha come obiettivo il perseguimento di ulteriori
opportunità di condivisione delle tematiche aziendali, sempre nel rispetto dei
reciproci ruoli e prerogative.
Per tali motivi, le
parti si impegnano anche nel futuro a perseguire e quindi definire un premio
avente analoghe caratteristiche di valorizzazione degli incrementi di
redditività. Conseguentemente, le parti si danno atto che gli obiettivi fissati
nel presente accordo dovranno per gli anni successivi necessariamente essere
ridefiniti, e non potranno in alcun modo trovare applicazione ultrattiva.
Superamento transattivo di ogni precedente intesa
Le parti si danno atto che il presente accordo sul Premio di
Risultato, stante la sua natura innovativa, supera completamente le precedenti
intese sulla stessa materia (accordo del 24 giugno 1995 e successive
integrazioni/modifiche), che appaiono oggi incoerenti. rispetto alla nuova
situazione dell’azienda e del mercato. Le parti convengono che la precedente
normativa – ove non concordemente superata – avrebbe determinato disarmonie
interne, non favorendo percorsi di miglioramento delle performance necessari al
riposizionamento ed al consolidamento dell’impresa. A superamento dei
precedenti accordi ed in una logica di complessiva ristrutturazione
dell’istituto si concorda di erogare al personale già Finsiel un importo
transattivo Una Tantum non riproporzionabile di € 555,00 per il personale sino
alla 5°S, di € 650,00 per la 6° categoria e di € 755 per la 7° categoria
impiegati e quadri. L’erogazione avverrà in due tranche, la prima di € 345,00 (personale
sino alla 5°S), di € 400,00 (6° categoria) e € 465,00 (7° categoria impiegati e
quadri) nel corrente mese di luglio, il conguaglio unitamente alle competenze
del mese di novembre.
Avranno titolo agli importi in
questione, non riproporzionabili, i dipendenti - già appartenenti all’azienda
Finsiel – in forza all’atto della stipula del presente accordo.
Gli importi in questione sono
comprensivi degli effetti riflessi su tutti gli istituti diretti, indiretti e
differiti della retribuzione, e non concorrono alla base di computo del TFR, ai
sensi del 2° comma dell'art. 2120 c.c.
4. Decorrenza
e durata
Fatte salve le decorrenze previste
per specifici istituti il presente accordo decorre dalla sua firma, avrà durata
fino al 31 dicembre 2011 e rimarrà in vigore sino alla stipula di un successivo
accordo.
Le procedure di rinnovo saranno regolate dalla contrattazione,
nazionale di categoria e interconfederale.
Letto e sottoscritto.
L’Azienda le
RSU