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Accordo 23 luglio 1993
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Accordo 22 gennaio 2009
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Durata contrattuale
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Il
contratto nazionale aveva una durata di 4 anni per la parte normativa e di
due anni per la parte economica. In pratica si faceva una trattativa generale
(parte economica + parte normativa) ogni 4 anni ed una specifica, solo sulla
parte economica, a metà del periodo
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Si
prevede una durata triennale del contratto nazionale, sia per la parte
economica che per la parte normativa
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Indice di
riferimento
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La
“dinamica degli effetti economici del contratto” doveva essere “coerente con
i tassi di inflazione programmata” ma veniva anche considerata la valutazione
degli aumenti di produttività (del settore) ai fini di “riconoscere gli
aumenti retributivi a livello di c.c.n.l.”
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Si
individuerà, in sostituzione del tasso di inflazione programmata, “un nuovo
indice previsionale costruito sulla base dell’indice IPCA (Indice dei
Prezzi al Consumo Armonizzato in ambito europeo per l’Italia), depurato dalla
dinamica dei prezzi dei beni energetici importati. L’elaborazione sarà
affidata a un soggetto terzo”
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Recupero degli
scostamenti tra inflazione prevista e inflazione reale
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In fase
di rinnovo biennale si teneva conto della “comparazione tra l’inflazione
programmata e quella effettivamente intervenuta nel precedente biennio”
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Si
prevedono tre passaggi (da realizzare in occasione di dei rinnovo
contrattuale ovvero ogni tre anni):
a)
verifica di eventuali scostamenti tra inflazione prevista e inflazione reale
(al netto della “componente energia”);
b)
valutazione della “significatività” degli scostamenti (tramite una
commissione paritetica);
c)
recupero di eventuali scostamenti entro la vigenza contrattuale
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Copertura economica
in fase di rinnovo del contratto
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Si
istituiva la
Indennità di Vacanza
Contrattuale che veniva erogata se la trattativa si prolungava per più di 3
mesi oltre la scadenza del contratto. La IDV era pari al 30% del tasso di inflazione programmato e
saliva al 50% se la trattativa si prolungava per più di 6 mesi oltre la
scadenza del contratto
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Verrà
previsto “un meccanismo che, dalla data di scadenza del contratto precedente,
riconosca una copertura economica, che sarà stabilita nei singoli contratti
collettivi.”
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Contrattazione
aziendale (parte salariale)
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Le
“erogazioni salariali” dovevano essere “strettamente correlate ai risultati
conseguiti nella realizzazione di programmi (…) aventi come obiettivo
incrementi di produttività, di qualità ed altri elementi di competitività (…)
nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’azienda.”
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Le parti
firmatarie dell’accordo “confermano la necessità che vengano incrementate,
rese strutturali, certe e facilmente accessibili tutte le misure volte ad
incentivare, in termini di riduzione di tasse e contributi, la
contrattazione di secondo livello che collega incentivi economici al
raggiungimento di obiettivi di produttività, redditività, qualità,
efficienza, efficacia ed altri elementi rilevanti ai fini del
miglioramento della competitività nonché ai risultati legati all’andamento
economico delle imprese, concordati tra le parti.”
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Contrattazione
aziendale in deroga al CCNL
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La
contrattazione aziendale non poteva stabilire norme e trattamenti
peggiorativi rispetto a quanto previsto dal CCNL
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È
consentita la definizione di specifiche intese che, “per governare (…)
situazioni di crisi o per favorire lo sviluppo economico ed occupazionale,
(…) potranno definire apposite procedure, modalità e condizioni per
modificare (…) singoli istituti economici o normativi dei contratti
collettivi nazionali (…)”
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Elemento
economico di garanzia (per chi non è tutelato da accordi aziendali)
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Non era
previsto.
Negli
ultimi CCNL metalmeccanici è stato però inserito un “elemento perequativo”,
dal 2008 pari a 260 euro l’anno, per tutti i lavoratori non tutelati da
accordi aziendali
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È
esplicitamente previsto ma la individuazione è demandata ai singoli CCNL:
“(…) i successivi accordi potranno individuare le soluzioni più idonee non
esclusa l’adozione di elementi economici di garanzia o forme analoghe,
nella misura ed alle condizioni concordate nei contratti nazionali con
particolare riguardo per le situazioni di difficoltà economico-produttiva.”
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