Sintesi accordi aziendali AlmavivA SpA
ACCORDI AZIENDALI ALMAVIVA SpA
SINTESI
(ultimo aggiornamento: dicembre 2010)
PREMESSA
Il personale di Almaviva SpA (1.300 dipendenti a luglio 2009) ha diversa provenienza aziendale: Finsiel, Almaviva Sud (Carisiel, Intersiel), Almaviva srl, Cos, Cosmed, Atesia, oltre al personale assunto (dall’esterno o da altre aziende del gruppo) dopo la fusione Almaviva-Finsiel del 1 gennaio 2007.
Solo il personale di provenienza Finsiel e Almaviva Sud era in precedenza tutelato da un contratto aziendale. A tutti gli altri venivano generalmente applicate le norme del contratto nazionale metalmeccanico, integrato da un regolamento interno di emanazione aziendale. Alcuni trattamenti erano soggetti a gestione discrezionale (individuale).
L’accordo del 3 luglio 2009 (approvato nel referendum del 10-13-14 luglio), completando il percorso avviato con l’accordo del 19 febbraio 2007, stabilisce una base contrattuale comune per tutti i lavoratori di Almaviva SpA, superando la precedente frammentazione.
ORARIO DI LAVORO
Orario settimanale | 38 h (orario medio giornaliero 7h36’)
Derivanti da riduzioni orario previste da CCNL + 16 ore/anno da ex accordo aziendale Finsiel |
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Elasticità ingresso (non turnisti) | 8.00 – 9.30 | |
Ritardi (non turnisti) | L’ingresso oltre le 9.30 e fino alle 9.45 da luogo a trattenuta ma non richiede giustificazione | |
Intervallo pasto
e ticket restaurant |
Sedi con mensa: 30’
Sedi senza mensa: min 30’- max 1h30’ (oltre 30’, orario eccedente da recuperare in uscita). In questo caso TR diurno pari a 8,26€ (TR serale 4,65€) |
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Flessibilità mensile | Orario minimo giornaliero 7h20’; orario massimo 8h00’- (con compensazione su base mensile)
Esempio: per ingresso alle 8.30 => orario min uscita = 16.20; orario max = 17.00 |
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Orario 6° e 7°
Orario 6° e 7°: lavoro in giornate festive |
Gestione “autonoma” dell’orario di lavoro (no straordinari), di norma in conformità con orario di lavoro previsto per tutti i dipendenti. Sono previste indennità (vedi tabella su struttura salariale aziendale in ultima pagina)
In caso di lavoro in giornate festive (sab, dom + festività):
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Lavoro straordinario | Riconosciuto per i livelli fino a 5°S
Per il pagamento: superamento 8h di lavoro + almeno 30’ di straordinario (successivamente ogni 15’) |
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Orario notturno | Dalle 20.00 alle 8.00 |
FERIE E PERMESSI
Permessi ROL
(Riduzione Orario Lavoro) |
24h/anno da fruire entro 31/12 del’anno di maturazione (con pagamento in caso di mancata fruizione)
Possono essere fruiti anche a minuti Se il permesso ROL è inferiore a 30’ non è necessaria l’autorizzazione del responsabile Sono integrabili con la flessibilità |
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PAR (Permessi Annui Retribuiti)
/ ex Festività |
32h/anno da fruire entro i due anni successivi all’anno di maturazione (con pagamento in caso di mancata fruizione)
Esempio: i permessi maturati nel 2010 devono essere fruiti entro il 31/12/2012 Possono essere fruiti a gruppi di 4 o di 8 ore |
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Ferie | Il contratto nazionale prevede:
Possono essere fruite anche a ½ giornate Per legge, almeno 10 gg devono essere fruiti nell’anno di maturazione. Ulteriori giorni non fruiti nell’anno di maturazione devono essere consumati entro i 18 mesi successivi Esempio: nel caso di 20 gg maturati nel 2010 => almeno 10 giorni devono essere fruiti entro il 31/12/2010, i residui entro il 30/06/2012 |
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Sa/Do
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Le festività cadenti di sabato o di domenica si aggiungono al monte ferie e possono essere fruite entro i 18 mesi successivi all’anno di maturazione (stessa scadenza delle ferie)
Per il 2010 => 2 Sa (1 mag, 25 dic) + 4 Do (25 apr, 15 ago, 4 nov – che si festeggia la domenica successiva –, 26 dic) Possono essere fruite anche a ½ giornate (come le ferie) |
Note su orario/ferie
La principale modifica per il personale “Almaviva DOC” è il passaggio da un orario di 40 ore settimanali (CCNL) a uno di 38 ore settimanali. Le 40 ore settimanali comportavano un orario giornaliero di 8 ore (+ l’intervallo pasto) e le riduzioni di orario derivanti dal CCNL erano pari a 112 ore di ROL/anno (comprensive delle 32 ore di PAR). Il nuovo accordo, con il passaggio alle 38 ore settimanali (pari a una riduzione annuale di 96 ore), prevede:
In precedenza il personale Almaviva DOC non fruiva del recupero/pagamento delle festività cadenti di sabato mentre, per le festività cadenti di domenica, era previsto il solo pagamento. |
ALTRI PERMESSI
Oltre a quanto esplicitamente definito nel testo, l’accordo aziendale prevede l’estensione a tutti di normativa e permessi precedentemente previsti per il solo personale ex Finsiel. Ciò è stato recepito in un documento di Sintesi della normativa aziendale, disponibile sulla intranet (Risorse Umane > CCNL e normativa).
La nuova normativa fornisce informazioni generali sui diversi istituti previsti da leggi, contratto nazionale e accordo aziendale e indicazioni sulle modalità operative per la loro fruizione. Ciò consente di avere a disposizione un riferimento unico e di facile consultazione su tutti i principali aspetti normativi vigenti in azienda. In esso vengono descritte le condizioni e le modalità di richiesta/fruizione dei permessi retribuito e non retribuito, dei congedi per gravi motivi familiari, del congedo matrimoniale, dei congedi e dei permessi per familiari disabili, dei permessi per eventi particolari o lutto, dei permessi per cariche pubbliche elettive ed elezioni, dei permessi per malattia figlio, dei permessi per cause sanitarie (retribuito/non retribuito), dei permessi per donazione di sangue o di midollo osseo, dei permessi studio, eccetera.
TRASFERTE
NORME GENERALI | ||
Tipologia delle trasferte | L’ipotesi di accordo definisce i trattamenti economici e normativi delle trasferte, distinguendole in base alla località e alla durata.
Località:
Durata:
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Tempo di viaggio | Ore necessarie per raggiungere la località di destinazione e viceversa (mezzo più veloce).
Retribuzione:
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Determinazione soglie orarie | Diritto al pasto diurno => se in trasferta tra le 13 e le 14
Diritto al pasto serale => se in trasferta tra le 20 e le 21 Diritto al pernottamento => se in trasferta oltre le 22 |
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Rientri in sede | Trasferte brevi (almeno 1 settimana):
Trasferte lunghe:
Trasferte estero:
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RIMBORSI SPESA | |
Spostamenti per ragioni di servizio – Rimborsi chilometrici | Ai dipendenti che per ragioni di servizio siano autorizzati ad effettuare spostamenti occasionali con mezzo di trasporto proprio, verrà corrisposto un rimborso pari a € 0,30€/Km (per spostamenti superiori a 5 Km dall’ufficio di assegnazione) sia per l’andata che per il ritorno + spese documentate di parcheggi o pedaggi.
Si intendono occasionali le assegnazioni a località di lavoro per un periodo inferiore ad un mese; si intendono continuative le assegnazioni superiori al mese. In caso di assegnazioni continuative (nell’area fino a un km di distanza dal GRA a Roma e comuni limitrofi a quello sede di lavoro raggiunti da mezzi pubblici urbani) il rimborso chilometrico verrà corrisposto nel solo caso di destinazione ad uffici del cliente e solo per le prime 4 settimane. A parziale deroga di quanto sopra, in caso di assegnazione continuativa presso uffici, aziendali o del cliente, localizzati nelle zone convenzionalmente assimilate al territorio del comune sede di lavoro il personale potrà optare, in via alternativa al rimborso chilometrico, al rimborso documentato, per tutta la durata dell’assegnazione, del solo biglietto del mezzo pubblico collettivo (urbano e/o extraurbano) che raggiunge la località di lavoro in questione. |
RIMBORSI SPESA (segue) | |
Trasferte fuori dal comune ed entro la provincia |
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Trasferte brevi fuori provincia | Piè di lista
Forfait totale
Forfait misto
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Trasferte lunghe | Nel caso in cui esigenze organizzative e produttive rendano necessarie trasferte di lungo periodo aventi carattere collettivo, le esigenze in questione verranno illustrate alle RSU, anche per esaminare in maniera congiunta i connessi trattamenti di trasferta e i regimi di rientro in sede.
Comunque, nei primi due mesi, viene applicato il trattamento di trasferta breve. A partire dal terzo mese: Piè di lista
Forfait totale
Forfait misto
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Trasferte all’estero | Il trattamento verrà definito di volta in volta.
In mancanza di diverse intese saranno applicate le condizioni valide per le trasferte fuori provincia. In caso di regime a piè di lista, il personale in trasferta all’estero percepirà un importo pari a € 13,00 lordi per ogni giornata di trasferta (anche senza pernottamento), a titolo di rimborso per spese non documentabili. |
NUOVO PREMIO DI RISULTATO: STRUTTURA
Il nuovo Premio di Risultato (parte variabile) è andato in vigore a partire dal 2010.
Il valore del Premio (base 100) è stato fissato per il 2010 e il 2011 secondo i valori indicati nella seguente tabella:
Anno 2010 | ||||||
% MOL LORDO | % PREMIO | |||||
15,00% | 140 | Categoria | Parametri | premio base 2010 | premio base 2011 | |
14,00% | 120 | |||||
13,00% | 100 | Quadro | 240,3 | 2.817,70 | 2.958,00 | |
12,10% | 75 | 7a | 221 | 2.591,40 | 2.720,40 | |
11,20% | 50 | 6a | 197 | 2.310,00 | 2.425,00 | |
10,50% | 20 | 5aS | 175 | 2.052,00 | 2.154,20 | |
5a | 160 | 1.876,10 | 1.969,50 | |||
Anno 2011 | 4a | 145 | 1.700,30 | 1.784,90 | ||
% MOL LORDO | % PREMIO | 3a | 135 | 1.583,00 | 1.661,80 | |
15,80% | 140 | 2a | 117 | 1.371,90 | 1.440,20 | |
14,80% | 120 | 1a | 100 | 1.172,60 | 1.231,00 | |
13,80% | 100 | |||||
12,80% | 75 | |||||
11,80% | 50 | |||||
11,00% | 20 |
Struttura della parte variabile del Premio
La parte variabile è costituita da due elementi indipendenti:
a. Redditività: 75% legato all’andamento del rapporto MOL/VPT (Valore della Produzione Tipica)
b. Progetti aziendali: 25% legato a progetti di innovazione e miglioramento di processi aziendali (in particolare obiettivi di risparmio/efficienza energetica nell’ambito del progetto Almaviva Green), da definire congiuntamente tra azienda e RSU
Determinazione e modalità di pagamento del Premio
Il Premio (parte variabile) verrà pagato solo quando gli indicatori superano una soglia minima (ad esempio, per quanto riguarda il rapporto MOL/VPT 2010, la soglia è fissata al 10,5%) e varierà, in ognuno dei suoi elementi, tra il 20% e il 140% dell’importo base (100%), fissato per la 6a categoria (vedi tabella precedente), in maniera lineare all’interno di intervalli prefissati.
Il premio verrà erogato con le seguenti modalità:
nel 2010 => 66% (anticipo Redditività anno 2010)
nel 2011 => 34% (conguaglio Redditività anno 2010) + 50% (anticipo Redditività anno 2011) + 100% (quota Progetti anno 2010)
Per il 2012 (anche se non sono stati ancora definiti gli importi di riferimento né i valori obiettivo) la erogazione del premio avverrà con modalità analoghe e secondo le seguenti percentuali => 50% (conguaglio Redditività anno 2011) + 50% (anticipo Redditività anno 2012) + 100% (quota Progetti anno 2011) e così via.
REPERIBILITA’
Può essere prevista per specifiche aree aziendali, previo incontro con la RSU, per garantire la funzionalità dei sistemi anche al di fuori del normale orario di lavoro e durante le giornate di sabato, domenica e festivi. All’atto della firma dell’accordo tale necessità era riscontrata nell’Area Enti di Servizio (INPDAP e Poste) e nella Service Line Sistemi, Sicurezza e CRM Solutions.
REPERIBILITA’ – aspetti normativi e indennità | |
Periodicità | Il ricorso alla reperibilità sarà normalmente limitato a 5 giornate lavorative e a 3 giornate non lavorative (sabati, domeniche e altre festività) per ogni 4 settimane di calendario |
Indennità: | |
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25 € |
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50 € |
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85 € |
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13 € |
Maggiorazioni: | |
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+ 60%
e rimborso delle spese sostenute per il rientro |
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+ 60% |
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+ 50% |
In caso di intervento con rientro | Il lavoratore può chiedere, in luogo del trattamento standard, permessi retribuiti di durata pari alla durata dell’intervento (da fruire entro il 31 gennaio dell’anno successivo). In questo caso si procede al pagamento della sola maggiorazione.
In caso di mancata fruizione i permessi non verranno retribuiti. |
In caso di intervento con rientro di durata superiore a tre ore, di cui almeno una oltre le ore 24 | Il lavoratore può chiedere un permesso retribuito di durata pari alla metà della durata dell’intervento (da fruire nella giornata immediatamente successiva).
In caso di mancata fruizione i permessi non verranno retribuiti. |
STRUTTURA SALARIALE
(derivante da CCNL e da accordi aziendali 19/02/2007e 03/07/2009)
RETRIBUZIONE DERIVANTE DA CONTRATTO NAZIONALE
Livello | Paga base (*) | E.d.r. | Elem. 7° /
ind. Q |
Totale CCNL | |
3° | 1.395,63 | 10,33 | 1.405,96 | ||
4° | 1.453,49 | 10,33 | 1.463,82 | ||
5° | 1.552,56 | 10,33 | 1.562,89 | ||
5°s | 1.657,57 | 10,33 | 1.667,90 | ||
6° | 1.778,89 | 10,33 | 1.789,22 | ||
7° | 1.930,58 | 10,33 | 59,39 | 2.000,30 | |
7°Q | 1.930,58 | 10,33 | 114,00 | 2.054,91 | |
(*) in vigore a dicembre 2010
RETRIBUZIONE DERIVANTE DA ACCORDI AZIENDALI ALMAVIVA
Livello | SuperMinimo
collettivo |
Indennità
6° e 7° (*) |
SM coll +
indennità |
PdR fisso | PdR variabile
2010 (base 100) |
PdR variabile
2011 (base 100) |
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Derivante da
Acc. 19/02/2007 |
Derivante da
Acc. 03/07/2009 |
Derivante da
Acc. 19/02/2007 |
Derivante da
Acc. 03/07/2009 |
Derivante da
Acc. 03/07/2009 |
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3° | 42,33 | 42,33 | 144,00 | 1.583,00 | 1.661,80 | |||
4° | 65,87 | 65,87 | 180,00 | 1.700,30 | 1.784,90 | |||
5° | 92,82 | 92,82 | 246,00 | 1.876,10 | 1.969,50 | |||
5°s | 128,23 | 128,23 | 303,00 | 2.052,00 | 2.154,20 | |||
6° | 173,84 | 60,00 | 233,84 | 385,00 | 2.310,00 | 2.425,00 | ||
7° | 300,79 | 67,14 | 367,93 | 475,00 | 2.591,40 | 2.720,40 | ||
7°Q | 535,49 | 535,49 | 550,00 | 2.817,70 | 2.958,00 | |||
(*) per il personale ex Finsiel: l’indennità di 7° era già prevista come quota di SM assorbibile