Accordo esodi con accompagnamento alla pensione
Nell’incontro del 16 gennaio è stato raggiunto l’accordo sulle incentivazioni all’esodo per il 2023 che presenta significative differenze rispetto agli accordi precedenti (2019-2020-2021). Va, infatti, sottolineato che si tratta di un accordo di avvicinamento e/o accompagnamento alla pensione piuttosto che di incentivazione all’esodo.
Inoltre, fermo restando il principio della volontarietà di aderire o meno all’accordo, esso è rivolto prioritariamente a una platea ridotta di persone e non all’intera azienda, con un budget per gli incentivi calibrato su questo bacino di persone.
Le persone coinvolte
Per quanto riguarda le persone prioritariamente coinvolte verrà tenuto conto di due aspetti:
- quelle che nei tre anni previsti raggiungono i requisiti per la pensione di vecchiaia (67 anni di età) o di anzianità/anticipata Fornero (41 anni e 10 mesi per le donne, 42 anni e 10 mesi per gli uomini)
- quelle che attualmente non sono allocate o lo sono solo parzialmente o sono impiegate su attività a bassa redditività e risultano facilmente sostituibili
La volontarietà
Le persone con queste caratteristiche saranno contattate dall’azienda che preciserà loro i contenuti dell’accordo, quantificando l’entità dell’incentivo previsto (variabile a seconda dei casi) e le modalità e i tempi di erogazione dello stesso. Le persone dovranno decidere entro una scadenza prefissata se accettare o non accettare la proposta aziendale.
Indennità di mancato preavviso
L’azienda pagherà l’importo corrispondente al periodo di preavviso per i mesi non lavorati in seguito all’uscita fissata al 31 marzo. Tale importo è calcolato sulla retribuzione globale di fatto (retribuzione lorda mensile, rateo di 13° e di PDR parte fissa, T.F.R. connesso) e verrà corrisposto (prima quota dell’incentivo) insieme alle competenze di fine rapporto.
La NASpI e l’incentivo aziendale (primi due anni)
Dal punto di vista “tecnico” l’accordo prevede l’utilizzo della NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego), un’indennità di disoccupazione che garantisce una “copertura” (indennità più contributi figurativi) per massimo 2 anni.
Per i due anni di NASpI è prevista una seconda quota di incentivo aziendale per integrare:
- l’indennità NASpI fino al 75% dell’ultima retribuzione mensile lorda percepita (retribuzione lorda mensile, rateo di 13° e di PDR parte fissa)
- i contributi figurativi fino al valore della contribuzione aziendale calcolata sull’ultima retribuzione mensile lorda percepita.
L’incentivo aziendale (eventuale terzo anno)
Per tutti coloro che nei due anni di NASpI non raggiungono i requisiti per il pensionamento (di vecchiaia o di anzianità), si aggiunge, per un massimo di ulteriori 12 mesi, una terza e ultima quota di incentivo pari alla somma del 75% dell’ultima retribuzione mensile lorda percepita più l’equivalente dei contributi figurativi previsti per la Naspi, entrambe le voci completamente a carico dell’azienda (nel terzo anno non c’è più la NASpI).
Le “autocandidature”
Anche le persone non contattate direttamente dall’azienda potranno segnalare il proprio interesse a uscire alle condizioni previste dall’accordo. In questo caso, sarà l’azienda a valutare in completa discrezionalità se accogliere o meno ogni singola richiesta.
La comunicazione aziendale
Quanto descritto in precedenza, le procedure previste e le scadenze operative sono esplicitate dettagliatamente nella comunicazione aziendale pubblicata ieri.
Questo accordo si differenzia di molto dai precedenti e affronta solo in minima parte il problema della distribuzione per età dell’organico aziendale (addensamento significativo dai 60 anni in su) e le conseguenze sul ricambio generazionale e sulle dinamiche professionali interne; permette però di riprendere il percorso delle incentivazioni all’esodo e dei prepensionamenti in attesa che future modifiche del quadro normativo in materia pensionistica aprano prospettive di intervento più ampie e più efficaci.
20 gennaio 2023 Coordinamento Rsu Almaviva, Reactive, Kline