MALATTIA – Scheda informativa
MALATTIA – Scheda informativa
Le informazioni di questa scheda hanno carattere descrittivo-sintetico e non sono esaustive
Per maggiore completezza e dettaglio consultare il CCNL vigente e gli Accordi Integrativi Aziendali
Premessa
Dal punto di vista contrattuale e del diritto del lavoro la malattia è uno stato di alterazione della salute che provoca un’assoluta o parziale incapacità di svolgere l’attività lavorativa. In caso di malattia, la legge e il contratto tutelano il lavoratore sia sotto il profilo della conservazione del rapporto lavorativo, attribuendogli il diritto di assentarsi dal lavoro per un certo lasso di tempo (c.d. periodo di comporto), nel corso del quale il datore di lavoro non potrà licenziarlo; sia sotto il profilo economico, riconoscendogli il diritto a percepire la retribuzione o un’indennità, nella misura e per il tempo determinati da leggi e norme contrattuali.
Che cosa prevede il CCNL
Comunicazione, certificazione e controlli
In caso di malattia il lavoratore deve avvisare l’azienda entro il primo giorno di assenza, comunicando anche il domicilio se diverso da quello noto all’azienda, e quindi inviare il numero di protocollo del certificato medico. Con le stesse modalità va comunicata l’eventuale prosecuzione della malattia. L’azienda ha facoltà di far controllare lo stato di malattia del lavoratore il quale, per consentire l’accertamento, è tenuto a trovarsi a disposizione presso il domicilio comunicato dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 (sono fatte salve le necessità inerenti la malattia e i gravi motivi familiari, da comunicare preventivamente all’azienda).
Conservazione del posto di lavoro (periodo di comporto) e trattamento economico
Comporto breve. In caso di interruzione del servizio per malattia o infortunio non sul lavoro (NB L’infortunio sul lavoro gode di trattamenti diversi e più favorevoli) il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo (definito comporto breve) la cui durata dipende dall’anzianità di servizio.
Comporto prolungato. Se il periodo di malattia dipende da: (a) un evento morboso continuativo o interrotto da un’unica ripresa del lavoro (per non più di 61 giorni di calendario); (b) due malattie, ciascuna delle quali continuativa e pari o superiore a 91 giorni; (c) una malattia in corso, alla scadenza del periodo di comporto, con prognosi pari o superiore a 91 giorni; allora si mantiene il posto per un periodo di maggiore durata (definito comporto prolungato).
Trattamento economico. Il diritto al 100% della retribuzione si mantiene per i primi x giorni, dopo i quali la retribuzione scende al 80%, fino al termine del periodo di comporto.
NB Al superamento del periodo di comporto il lavoratore può usufruire di periodi di aspettativa fino a max 24 mesi
Anzianità di servizio | Comporto breve (*) | Comporto prolungato (*) | Retribuzione 100% |
Fino a 3 anni compiuti | 183 giorni | 274 giorni | Primi 122 giorni |
Oltre i 3 e fino a 6 anni compiuti | 274 giorni | 411 giorni | Primi 153 giorni |
Oltre i 6 anni | 365 giorni | 548 giorni | Primi 214 giorni |
(*) periodi riferiti alle assenze per malattia nei tre anni precedenti ogni ultimo episodio di malattia
Trattamento economico per malattie “brevi”(inferiori a 5 giorni)
Indipendentemente da quanto previsto in precedenza, se durante l’anno (1 gennaio-31 dicembre) si verificano più di tre assenze per malattia di durata inferiore a 5 giorni, allora per i primi tre giorni delle successive malattie “brevi” la retribuzione si riduce al 66% (quarta assenza) e al 50% (quinta assenza e successive).
Malattia e ferie
La malattia insorta durante il periodo di ferie consecutive ne sospende la fruizione nei seguenti casi: (a) malattia che comporta il ricovero ospedaliero; (b) malattia la cui prognosi sia superiore a 7 giorni
Che cosa prevedono gli Accordi Integrativi Aziendali (in corsivo i trattamenti migliorativi)
Con gli accordi integrativi aziendali abbiamo introdotto una serie di trattamenti migliorativi rispetto a quanto previsto dal CCNL.
Autocertificazione del primo giorno di malattia
L’accordo in questione, introdotto inizialmente in forma sperimentale, è stato da poco confermato e stabilizzato e prevede la possibilità di autocertificare (tramite giustificativo on line) il primo giorno di malattia. La Direzione aziendale ha la possibilità di revocare individualmente tale opzione in caso di utilizzo ritenuto eccessivo; in questo caso il lavoratore sarà tenuto a giustificare la malattia con la normale procedura sin dal primo giorno. Si può utilizzare l’autocertificazione anche a ore/minuti (ma solo in uscita). In caso di assenza che continua nei giorni successivi, il certificato medico deve indicare che si tratta di prosecuzione.
Periodo di comporto e trattamenti economici
Sono stati migliorati sia gli aspetti legati alla durata sia quelli relativi al trattamento economico:
Anzianità di servizio | Comporto breve | Comporto prolungato | Retribuzione 100% |
Fino a 3 anni compiuti | 183 giorni | 274 giorni | Primi 214 giorni |
Oltre i 3 e fino a 6 anni compiuti | 274 giorni | 411 giorni | Primi 214 giorni |
Oltre i 6 anni | 425 giorni | 650 giorni | Primi 214 giorni |
Al superamento dei primi 214 giorni la retribuzione sarà del 90% invece del 80% (CCNL)
Trattamento economico per malattie “brevi”
I primi 3 giorni di malattia vengono pagati al 100%, indipendentemente dal numero di eventi che si sono verificati nell’anno.
(Scheda a cura della RSU Almaviva – dicembre 2015)
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