TELELAVORO – Coordinamento RSU Almaviva SpA

TELELAVORO

Per telelavoro s’intende una forma di organizzazione e/o di svolgimento del lavoro in cui l’attività, solitamente svolta in azienda, viene regolarmente svolta al di fuori dei locali della stessa. Il “telelavoratore” conserva tutti i diritti e doveri del dipendente che svolge la sua attività presso una qualunque sede di lavoro (aziendale o extra-aziendale).

 

Per quanto riguarda Almaviva SpA, gli accordi aziendali prevedono il Telelavoro a domicilio: il lavoratore usufruisce di un ambiente tecnologicamente adeguato presso la propria abitazione in modo da svolgere la prestazione lavorativa in autonomia; la postazione di telelavoro è installata e collaudata a spese del datore di lavoro.

 

Le fonti normative sono l’ Accordo-quadro Europeo del 16 luglio 2002, successivamente recepito nell’Accordo interconfederale del 20 gennaio 2004.

Nell’accordo di Armonizzazione del 12 aprile 2013 (Parte Prima, paragrafo 4) sono definite le linee generali di regolamentazione del Telelavoro in Almaviva che, nel rispetto della legislazione esistente, prevedono una serie di obblighi e tutele che vanno dalle caratteristiche del posto di lavoro alla salvaguardia dei diritti economico-professionali del lavoratore. Si è preso a riferimento ciò che era stato sperimentato in Banksiel dove in passato è stato avviato un progetto pilota nella sede di Padova con il soddisfacente coinvolgimento di circa una ventina di lavoratori.

 

Il Telelavoro era uno di quegli argomenti che avrebbero dovuto essere completati in un fase successiva all’armonizzazione. Siamo finalmente riusciti ad affrontare l’argomento dopo una significativa resistenza aziendale che voleva limitare l’uso dello strumento a casistiche molto particolari, essenzialmente legate a motivi sanitari.

 

A integrazione del citato accordo 12 aprile 2013, il più recente accordo del 17 febbraio 2015 definisce con maggiore dettaglio gli aspetti procedurali utili a rendere fruibile il Telelavoro, anche se, proprio per le particolari caratteristiche della prestazione lavorativa, deve necessariamente passare attraverso una fase di sperimentazione.

 

E’ per questo motivo che l’accordo prevede un limite massimo del 3% dell’organico (5% per le singole sedi) e una durata massima di sei mesi (rinnovabili), anche a tutela delle esigenze del lavoratore e dell’azienda, fermo restando che i telelavori concessi per ragioni di salute sono esclusi dal conteggio delle percentuali; inoltre, la prestazione in telelavoro potrà essere interrotta sia dal dipendente che dall’azienda con un preavviso di un mese.

 

Attualmente si è dato seguito ad alcune richieste pendenti già dalla fine dello scorso anno e si è aspettato di poter definire con l’azienda il dettaglio delle modalità operative relative agli strumenti del telelavoro, nonché le ulteriori forme di verifica della prestazione lavorativa.

Il confronto con l’azienda su questi temi si sarebbe dovuto chiudere entro il mese di marzo, ma, non essendoci state ulteriori modifiche o integrazioni, si è concordato di proseguire la fase di sperimentazione come stabilito negli accordi del 14/4/2013 e del 17/2/2015.

 

Gli interessati, previo accordo col proprio responsabile, potranno inoltrare la domanda (compilata utilizzando un modulo che sarà presto predisposto dall’azienda) e rendiconteranno la propria prestazione lavorativa utilizzando uno specifico giustificativo (anche questo in fase di predisposizione); in attesa che l’azienda predisponga il modulo per la richiesta e lo specifico giustificativo si potrà scrivere una mail al proprio gestore RU (per la richiesta) e si utilizzerà il giustificativo di “servizio fuori sede” specificando la causale di “telelavoro”.

 

 

22 maggio 2015                               Coordinamento Rsu Almaviva SpA