TFR IN BUSTA PAGA – Scheda informativa
TFR IN BUSTA PAGA
Scheda informativa sintetica
(le informazioni che seguono sono di carattere esemplificativo e non sono esaustive)
La Legge di Stabilità 2015 ha stabilito che i lavoratori del settore privato, con un’anzianità di servizio di almeno 6 mesi, possono scegliere di ricevere in busta paga la quota del TFR maturata mensilmente. Tale norma, di carattere sperimentale, va in vigore dal 1 marzo 2015.
Condizioni della scelta
Una volta espressa la scelta di ricevere il TFR in busta paga, l’opzione resta valida fino al 30 giugno 2018 e non può essere modificata (chi decide per il TFR in busta paga, non potrà più cambiare la propria decisione e continuerà a riceverlo fino al 30 giugno 2018).
L’opzione TFR in busta paga (o TFR “mensilizzato”) è consentita anche ai lavoratori che stanno già versando il TFR in un fondo di previdenza complementare, come ad esempio il Fondo Cometa (in questo caso il versamento del TFR a Cometa si interrompe e la quota del TFR già versata a Cometa rimane “congelata” per tutto il periodo interessato).
Trattamento fiscale e previdenziale, effetto su bonus 80 euro e ISEE
La quota di TFR “mensilizzato”:
- si cumula con il reddito del periodo e quindi è sottoposta a tassazione ordinaria (in luogo della tassazione separata prevista in caso di anticipo o liquidazione del TFR)
- costituisce reddito ai fini del calcolo per le detrazioni
- costituisce reddito ai fini del calcolo per l’Assegno per il Nucleo Familiare-ANF
- costituisce reddito ai fini del calcolo ISEE
- non costituisce reddito nella base di calcolo per il bonus 80 euro
- non costituisce retribuzione imponibile ai fini contributivi
Principali vantaggi del TFR “mensilizzato”
- Immediata disponibilità delle quote mensili di TFR per tutto il periodo interessato
- Aumento dello stipendio mensile (incremento retributivo lordo pari al 7,40% circa)
Principali svantaggi del TFR “mensilizzato”
- Mancato accantonamento/rivalutazione delle quote di TFR per tutto il periodo interessato
- Tassazione sfavorevole, in particolare per i redditi superiori a 28.000 euro (aliquota marginale 38%)
- Riduzione delle detrazioni
- Maggiore reddito per il calcolo di ANF e ISEE
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Abbiamo chiesto alla Direzione aziendale di predisporre una comunicazione per illustrare dettagliatamente la normativa in questione e indicare le modalità operative per esercitare l’eventuale scelta.
Roma, 12 febbraio 2015 RSU Almaviva Roma