Armonizzazione contrattuale (ipotesi accordo del 12 aprile 2013)
SCHEDA SINTETICA sull’ipotesi di accordo Armonizzazione del 12 aprile 2013
(ultimo aggiornamento: 16 aprile 2013 ore 17.00)
ORARIO DI LAVORO
Orario settimanale | 38 h (orario medio giornaliero 7h36’) | |
Elasticità ingresso (non turnisti) | 8.00 – 9.30 | |
Ritardi (non turnisti) | L’ingresso oltre le 9.30 e fino alle 9.45 può essere recuperato in uscita nella stessa giornata. Se non recuperato e non giustificato da luogo a trattenuta. | |
Ritardi (turnisti) | Recuperabili nello stesso giorno ritardi rispetto all’orario di ingresso sino a 20 minuti; ritardi superiori sono da giustificare | |
Intervallo pasto
e ticket restaurant |
Sedi con mensa: 30’
Sedi senza mensa: min 30’- max 1h30’ (oltre 30’, orario eccedente da recuperare in uscita). TR diurno e serale pari a 8,26 € |
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Flessibilità mensile | Orario minimo giornaliero 7h; orario massimo 8h- (con compensazione su base mensile)
Esempio: per ingresso alle 8.30 => orario min uscita = 16.00; orario max = 17.00 |
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Orario 6° e 7°
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Gestione “autonoma” dell’orario di lavoro (no straordinari), di norma in conformità con orario di lavoro previsto per tutti i dipendenti. Sono previste indennità (vedi tabella su struttura salariale aziendale in ultima pagina) | |
Orario 6° e 7°: lavoro in giornate festive
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In caso di lavoro in giornate festive (sab, dom + festività):
Dovranno essere fruiti di norma entro il mese successivo a quello di maturazione, e comunque entro il 31 marzo dell’anno successivo. |
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Lavoro straordinario | Riconosciuto per i livelli fino a 5°S
Per il pagamento: superamento 8h di lavoro + almeno 30’ di straordinario (successivamente ogni 15’) I 24 minuti a completamento delle 8 ore giornaliere sono:
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Orario notturno | Dalle 20.00 alle 8.00 |
FERIE E PERMESSI
Permessi ROL
(Riduzione Orario Lavoro) |
24h/anno da fruire entro 31/12 dell’anno di maturazione (con pagamento in caso di mancata fruizione)
Possono essere fruiti anche a minuti Se il permesso ROL è inferiore a 30’ non è necessaria l’autorizzazione del responsabile Sono integrabili con la flessibilità |
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PAR (Permessi Annui Retribuiti)
/ ex Festività |
32h/anno da fruire entro i due anni successivi all’anno di maturazione (con pagamento in caso di mancata fruizione)
Possono essere fruiti anche a minuti. |
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Ferie | Il contratto nazionale prevede:
Possono essere fruite anche a ½ giornate Per legge, almeno 10 gg devono essere fruiti nell’anno di maturazione. Ulteriori giorni non fruiti nell’anno di maturazione devono essere consumati entro i 18 mesi successivi |
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Sa/Do
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Le festività cadenti di sabato o di domenica si aggiungono al monte ferie e possono essere fruite entro i 18 mesi successivi all’anno di maturazione (stessa scadenza delle ferie)
Possono essere fruite anche a ½ giornate (come le ferie) |
TELELAVORO
Si intende la delocalizzazione presso il domicilio del lavoratore dell’attività produttiva svolta dal lavoratore in sede.
Viene recepita la regolamentazione prevista dall’accordo ex AlmavivA Finance che sarà attuata con incontri e verifiche congiunte tra Rsu e Azienda.
Si prevede tra l’altro:
- Il “telelavoratore” mantiene tutti i diritti e doveri del lavoratore in sede.
- Ha durata massima di 6 mesi, rinnovabili, durante i quali sia il lavoratore sia l’Azienda potranno comunicare all’altra parte la volontà di interrompere la sperimentazione con preavviso di un mese.
- L’attività lavorativa sarà prestata presso il domicilio del lavoratore; saranno comunque programmati con il diretto superiore rientri periodici in Azienda.
- L’Azienda fornirà ed installerà presso il domicilio del lavoratore un posto di lavoro completo con il rispetto certificato della vigente normativa in tema di salute e sicurezza sul lavoro.
- Il lavoratore si impegna ad utilizzare tale posto di lavoro esclusivamente nell’interesse dell’Azienda e non può essere ritenuto responsabile – se non in caso di colpa grave o dolo – dei danneggiamenti o furti del materiale aziendale fornito.
- L’attività svolta in telelavoro avrà la durata del normale orario giornaliero e il lavoratore garantirà la sua reperibilità per comunicazioni e contatti da parte di tutte le componenti aziendali.
ALTRI PERMESSI
Oltre a quanto esplicitamente definito nel testo, l’accordo aziendale prevede l’estensione a tutti di normativa e permessi tramite il recepimento nell’accordo del documento di Sintesi della normativa aziendale, ancora da sottoporre a verifica e integrazione.
La nuova normativa fornirà informazioni generali sui diversi istituti previsti da leggi, contratto nazionale e accordo aziendale e indicazioni sulle modalità operative per la loro fruizione. Ciò consentirà di avere a disposizione un riferimento unico e di facile consultazione su tutti i principali aspetti normativi vigenti in azienda. In esso verranno descritte le condizioni e le modalità di richiesta/fruizione dei permessi retribuito e non retribuito e, ad esempio, dei congedi per gravi motivi familiari, del congedo matrimoniale, dei congedi e dei permessi per familiari disabili, dei permessi per eventi particolari o lutto, dei permessi per cariche pubbliche elettive ed elezioni, dei permessi per malattia figlio, dei permessi per cause sanitarie, dei permessi per donazione di sangue o di midollo osseo, dei permessi studio, eccetera.
RETRIBUZIONE
ELEMENTI FISSI COLLETTIVI DELLA RETRIBUZIONE
Nella seguente tabella sono riportati gli elementi fissi della retribuzione derivante dall’applicazione dell’accordo.
Livello |
SuperMinimo collettivo |
Indennità 6° e 7° |
PdR fisso | ||
1° |
20,00 |
120,00 |
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2° |
20,00 |
120,00 |
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3° |
42,33 |
144,00 |
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4° |
65,87 |
180,00 |
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5° |
92,82 |
246,00 |
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5°s |
128,23 |
303,00 |
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6° |
173,84 |
60,00 |
385,00 |
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7° |
300,79 |
67,14 |
475,00 |
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7°Q |
535,49 |
550,00 |
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Per il personale cui alla data si applicano gli integrativi AlmavivA Finance e AlmavivA TSF, gli importi differenziali erogati a titolo di voci di contrattazione collettiva (a titolo esemplificativo: superminimo di categoria, superminimo di livello, salario professionale, superminimo passaggio di categoria) confluiranno sul superminimo individuale e saranno considerati non assorbibili: tali saranno considerati anche gli importi già percepiti a titolo di superminimo individuale di origine contrattata.
Rateo PdR Fisso e Super Minimo Individuale Assorbibile
Per il personale ex Almaviva TSF ed ex Almaviva Finance verranno mensilizzati e corrisposti a titolo di superminimo individuale assorbibile gli importi di Premio di Risultato Parte Fissa (previsti dai precedenti accordi integrativi) eccedenti la tabella di cui sopra, pari a 30 €
Per uniformare i trattamenti del personale Almaviva ex Finsiel a quelli del personale ex Almaviva TSF ed ex Almaviva Finance, lo stesso importo di superminimo individuale non assorbibile verrà trasformata in quota di superminimo individuale assorbibile. Tale quota derivava dalla definizione del Premio di Risultato Parte Fissa effettuata con l’armonizzazione del febbraio 2007.
PREMIO DI RISULTATO
Parte variabile del Premio
Viene istituito per tutto il personale un nuovo Premio di Risultato valido dalla data di stipula del presente accordo e sino all’esercizio 2014/2015. L’articolazione del Premio sarà definita entro il mese di maggio 2013 specificando indicatori, obiettivi e modalità di erogazione.
La quota variabile, oscillerà tra il 20% e il 140% del valore base (pari a € 2.500 annui per la 6° categoria), e sarà correlato ad indicatori economici dell’Azienda.
Si potranno individuare obiettivi – misurabili in termini economici – relativi a specifici progetti di miglioramento/efficientamento cui correlare una quota del Premio.
INDENNITA’ 6° e 7°
A far data dal 1° maggio 2013, viene estesa, al personale già AlmavivA TSF e AlmavivA Finance, l’indennità forfettaria di 6° categoria di importo pari a € 60 mensili. Tale importo verrà comunque corrisposto nel passaggio dalla 5°S alla 6° categoria.
Sempre a far data dal 1° maggio 2013 viene estesa al personale già AlmavivA TSF e AlmavivA Finance l’indennità di 7° categoria pari a € 67,14 mensili (assorbibile nel caso di passaggio a Quadro dall’incremento del superminimo collettivo di categoria); resta inteso che nel passaggio alla 7° categoria verrà corrisposto solo il differenziale tra i valori delle due indennità.
Per formare l’indennità di 7° categoria del personale già AlmavivA TSF e AlmavivA Finance verranno utilizzati (se presenti) i super minimi individuali assorbibili e/o il salario professionale.
INDENNITA’ ORARI RIGIDI
In caso di assegnazione ad attività a turni (preceduta da formale comunicazione aziendale) saranno riconosciute le seguenti indennità:
- un’indennità di perdita di elasticità pari ad Euro 2,00 per ogni giornata di effettiva presenza in servizio, per turni che richiedono una copertura del servizio minore o uguale a 10 ore.
- un’indennità di turno pari ad Euro 3,50 per ogni giornata di effettiva presenza in servizio, per turni che richiedono una copertura del servizio maggiore di 10 ore. Tale istituto è riconosciuto a tutto il personale a prescindere dal livello ed è, qualora ne ricorrano le condizioni, cumulabile con l’indennità di perdita di gestione autonoma dell’orario.
- un’indennità di perdita di gestione autonoma dell’orario pari a:
- Euro 2,00 per ogni giornata di effettiva presenza in servizio, per turni che richiedono una copertura del servizio minore o uguale a 10 ore;
- Euro 3,50 per ogni giornata di effettiva presenza in servizio, per turni che richiedono una copertura del servizio maggiore di 10 ore;
Tale istituto è riconosciuto a tutto il personale con livello superiore alla 5^ categoria Superiore ed è, qualora ne ricorrano le condizioni, cumulabile con l’indennità di turno e con l’indennità di perdita di elasticità.
Inoltre, eccezionalmente e previo esame congiunto con la RSU, al personale in servizio presso il cliente sia richiesta una prestazione almeno pari a 8 ore è riconosciuto:
- un’indennità di perdita orario ridotto, pari a € 4 per ogni giornata di effettiva presenza in servizio al personale inquadrato in categoria superiore alla 5^S
- il pagamento di 24 minuti di mancata fruizione ROL per ogni giornata di effettiva presenza in servizio per il personale inquadrato fino alla Categoria 5^S.
PART TIME
La discussione è sospesa, fermo restando che, in linea di massima, le parti concordano sull’opportunità di definire il trattamento armonizzato per i dipendenti con contratto a tempo parziale (modalità di richiesta e concessione, durata e proroga, ecc) a partire dalla normativa ex-TSF, individuando sin d’ora la percentuale degli aventi diritto nella misura del 7%, anche calcolata per sede e ferma restando la compatibilità tecnico-organizzativa con l’attività aziendale, e rimandando le ulteriori verifiche entro una data certa.
REPERIBILITA’
Può essere prevista per specifiche aree aziendali, previo incontro con la RSU, per garantire la funzionalità dei sistemi anche al di fuori del normale orario di lavoro e durante le giornate di sabato, domenica e festivi. All’atto della firma dell’accordo tale necessità era riscontrata nell’Area Enti di Servizio (INPDAP e Poste) e nella Service Line Sistemi, Sicurezza e CRM Solutions.
ASPETTI NORMATIVI E INDENNITA’ |
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Periodicità | Il ricorso alla reperibilità sarà normalmente limitato a 5 giornate lavorative e a 3 giornate non lavorative (sabati, domeniche e altre festività) per ogni 6 settimane di calendario e di giungere appena possibile ad 8 settimane. Verifica e monitoraggio entro 6 mesi dalla stipula del presente accordo. |
Nella reperibilità non strutturale, e previo specifico accordo con la RSU, non potrà essere richiesta la disponibilità per più di 30 giornate annue, delle quali massimo un terzo festive. | |
Indennità: | |
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30 € |
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45 € |
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60 € |
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13 € |
Maggiorazioni: | |
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+ 60% e rimborso delle spese sostenute per il rientro |
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+ 60% |
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+ 50% |
In caso di intervento con rientro | Il lavoratore può chiedere, in luogo del trattamento standard, permessi retribuiti di durata pari alla durata dell’intervento (da fruire entro il 31 marzo dell’anno successivo). In questo caso si procede al pagamento della sola maggiorazione.
In caso di mancata fruizione i permessi non verranno retribuiti. |
In caso di intervento con rientro di durata superiore a tre ore, di cui almeno una oltre le ore 24 | Il lavoratore può chiedere un permesso retribuito di durata pari alla metà della durata dell’intervento (da fruire nella giornata immediatamente successiva).
In caso di mancata fruizione i permessi non verranno retribuiti. |
TRASFERTE
NORME GENERALI |
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Tipologia delle trasferte | L’ipotesi di accordo definisce i trattamenti economici e normativi delle trasferte, distinguendole in base alla località e alla durata.
Località:
Durata:
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Tempo di viaggio | Ore necessarie per raggiungere la località di destinazione e viceversa (mezzo più veloce).
Retribuzione:
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Determinazione soglie orarie | Diritto al pasto diurno => se in trasferta tra le 13 e le 14
Diritto al pasto serale => se in trasferta tra le 20 e le 21 Diritto al pernottamento => se in trasferta oltre le 22 |
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Rientri in sede | Trasferte brevi (almeno 1 settimana):
Trasferte lunghe/estero: Il trattamento sarà definito di volta in volta con il Dirigente Responsabile in funzione del luogo e durata della trasferta, garantendo un trattamento adeguato sia per il soggiorno che per i viaggi. Le caratteristiche dei progetti che rendono necessario il ricorso all’istituto della trasferta all’estero, nonché durata dei medesimi e trattamenti previsti saranno oggetto di confronto con le Rsu.
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RIMBORSI SPESA |
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Spostamenti per ragioni di servizio – Rimborsi chilometrici | Ai dipendenti che per ragioni di servizio siano autorizzati ad effettuare spostamenti occasionali con mezzo di trasporto proprio, verrà corrisposto un rimborso pari a € 0,39€/Km (per spostamenti superiori a 5 Km dall’ufficio di assegnazione) e dentro il comune ed un rimborso pari a € 0,30€/Km per spostamenti fuori del comune. Il suddetto rimborso si intende corrisposto sia per l’andata che per il ritorno + spese documentate di parcheggi o pedaggi.
Si intendono occasionali le assegnazioni a località di lavoro per un periodo inferiore ad un mese; si intendono continuative le assegnazioni superiori al mese. In caso di assegnazioni continuative (nell’area fino a un km di distanza dal GRA a Roma e comuni limitrofi a quello sede di lavoro raggiunti da mezzi pubblici urbani) il rimborso chilometrico verrà corrisposto nel solo caso di destinazione ad uffici del cliente e solo per le prime 4 settimane. A parziale deroga di quanto sopra, in caso di assegnazione continuativa presso uffici, aziendali o del cliente, localizzati nelle zone convenzionalmente assimilate al territorio del comune sede di lavoro il personale potrà optare, in via alternativa al rimborso chilometrico, al rimborso documentato, per tutta la durata dell’assegnazione, del solo biglietto del mezzo pubblico collettivo (urbano e/o extraurbano) che raggiunge la località di lavoro in questione. |
RIMBORSI SPESA (segue) |
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Trasferte fuori dal comune ed entro la provincia |
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Trasferte brevi fuori provincia | Piè di lista
Forfait totale
Forfait misto
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Trasferte lunghe | Nel caso in cui esigenze organizzative e produttive rendano necessarie trasferte di lungo periodo aventi carattere collettivo, le esigenze in questione verranno illustrate alle RSU, anche per esaminare in maniera congiunta i connessi trattamenti di trasferta e i regimi di rientro in sede.
Nei primi tre mesi, viene applicato il trattamento di trasferta breve. |
Trasferte all’estero | Il trattamento verrà definito di volta in volta.
In ogni caso l’azienda si impegna a garantire la copertura sanitaria anche nei paesi ove questa non sia assicurata in virtù di convenzioni internazionali o accordi bilaterali; l’azienda si impegna altresì a garantire in qualunque paese estero la copertura antinfortunistica, fatta eccezione per i paesi in stato di guerra, relativamente ai quali potranno essere stabilite volta per volta coperture ad hoc.
Sarà possibile autocertificare come spese non documentabili alcune specifiche voci di spesa qualora vengano effettuate in un paese in cui la suddetta spesa è oggettivamente non documentabile.
In caso di regime a piè di lista, il personale in trasferta all’estero percepirà un importo pari a € 13,00 lordi per ogni giornata di trasferta (anche senza pernottamento), a titolo di rimborso per spese non documentabili. |
Tasferimenti | In materia di trasferimenti operati su iniziativa dell’azienda secondo quanto previsto dal vigente Ccnl, le parti convengono quanto segue:
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