I contratti di solidarietà (1a parte)
I CONTRATTI DI SOLIDARIETA’
SCHEDA INFORMATIVA SINTETICA
Le informazioni che seguono sono riportate in forma sintetica e non esaustiva.
Per ogni specifico approfondimento si rimanda alla normativa vigente.
Che cosa sono i Contratti di Solidarietà (CdS)
I CdS (L. 863/1984) sono contratti la cui finalità è quella di contrastare la riduzione dei livelli occupazionali o di favorirne la crescita; nella pratica si tratta di contratti derivanti da accordi sindacali in cui viene stabilito un orario ridotto per i lavoratori al fine di evitare una riduzione di personale (CdS “difensivi”) o di favorire un incremento di personale (CdS “espansivi”).
Campo di applicazione, durata dei CdS e articolazione della riduzione dell’orario
Possono fare ricorso ai CdS tutte le aziende rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione straordinaria (come è il caso delle aziende del gruppo Almaviva) e altre tipologie di aziende.
La durata dei CdS può variare di norma tra i 12 e i 24 mesi (sono possibili proroghe limitate).
La riduzione d’orario può essere stabilita a livello giornaliero, settimanale o mensile.
Soggetti destinatari dei CdS
I CdS possono essere applicati a tutti i dipendenti di un’impresa ad esclusione dei dirigenti, degli apprendisti, dei lavoratori a domicilio e dei dipendenti con rapporto di lavoro part-time (se il part-time è “non strutturale”, come è il caso della generalità dei part-time in Almaviva e in TSF).
Integrazione salariale in caso di CdS
La norma generale prevede, per le ore di riduzione di orario, un’integrazione pari al 60% della retribuzione persa (tale integrazione è a carico dell’Inps ma viene normalmente anticipata dall’azienda).
Per il 2009 e il 2010 l’integrazione è stata portata al 80% (L. 102/2009) e tale trattamento è stato prorogato (L. 220/2010) anche a tutto il 2011.
L’integrazione non è soggetta all’applicazione dei massimali previsti per gli altri ammortizzatori sociali (Cigo, Cigs) (L. 223/1991)
Esempio: Lavoratore con stipendio lordo mensile di 2.000€ e CdS con riduzione d’orario del 20%
- Retribuzione mensile lorda persa: 2.000€ x 0,20 = 400€
- Integrazione retributiva a carico Inps (anno 2011): 400€ x 0,80 = 320€
- Retribuzione mensile lorda in regime di CdS al 20%: 2.000€ – 400€ + 320€ = 1.920€
La retribuzione mensile netta si riduce di una quota minore – rispetto alla retribuzione mensile lorda – per effetto dei contributi ridotti (vedi punto successivo) e della trattenuta fiscale.
Contributi
L’integrazione retributiva è soggetta a un contributo ridotto – per il lavoratore – pari al 5,84% invece del 9,49% (percentuale prevista per la retribuzione “normale”).
Trattamento previdenziale
I periodi trascorsi in CdS sono utili sia per il diritto che per la misura della pensione.
In altre parole: i periodi non lavorati per effetto dei CdS valgono, per la maturazione del diritto alla pensione, come se fossero stati lavorati; la retribuzione di riferimento per il calcolo della pensione, durante i periodi di CdS, è la stessa che il lavoratore avrebbe percepito lavorando con orario normale.
TFR
La riduzione d’orario dovuta ai CdS non ha effetto sul TFR che quindi matura sull’intero importo della retribuzione contrattuale.
Principali fonti normative
- Legge istitutiva dei CdS: Legge 863/1984 (conversione in legge del DL 726/1984), art. 1 e 2
- Norme generali in materia di ammortizzatori sociali: Legge 223/1991
- Regolamentazione dei CdS: Decreto Ministeriale 46488/2009
- Aumento dell’integrazione salariale al 80%: Legge 102/2009 (conversione in legge del DL 78/2009)
- Proroga dell’integrazione salariale al 80% al 2011: Legge 220/2010 (Legge Finanziaria 2011)
(a cura delle RSU Almaviva, ex Almaviva Finance e TSF di Roma – 31 gennaio 2011)